Diritto penale
Delitti
26 | 05 | 2022
Il tentato acquisto o importazione di sostanze stupefacenti di ingente quantità
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 20556 dell’8 marzo 2022 (dep. 26 maggio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi in tema di tentato acquisto o importazione di sostanze stupefacenti e di configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Con riguardo alla configurabilità del reato di tentato acquisto o importazione di sostanze stupefacenti, può essere utile premettere che, secondo un'elaborazione ormai ampiamente condivisa, deve ritenere sussistente il reato consumato e non semplicemente tentato già quando è stato raggiunto l'accordo finalizzato alla consegna della droga, con la conseguente ipotizzabilità del tentativo solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà (Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2021, n. 1555).
È comunque fuori discussione che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta la quale, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2019, n. 6180).
In riferimento alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, si è ripetutamente affermato che la circostanza aggravante della ingente quantità, prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nell'ipotesi del delitto tentato, quando sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta tipica avrebbe riguardato un quantitativo ingente di droga (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 6021). E, del resto, la figura del delitto circostanziato tentato è ritenuta configurabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza quando la circostanza aggravante non si sia interamente realizzata solo per fattori estranei alla volontà dell'agente ma risulti dalle modalità del fatto che si sarebbe realizzata nel più grave esito preordinato (Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2015, n. 6460).
Risulta inoltre ormai non controverso che la precisata aggravante possa ritenersi accertata anche senza l'esame e l'esatta individuazione del principio attivo. È infatti diffuso l'indirizzo secondo cui, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2020, n. 21377).
Non va trascurato, poi, che la soglia minima di 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, è, con riferimento alla cocaina, pari a 1.500,00 grammi puri (Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2012, n. 26817).
Riferimenti Normativi: