Diritto penale
Contravvenzioni
26 | 05 | 2022
Corte Costituzionale: la quarantena dei contagiati non limita la libertà personale
Valerio de Gioia
La Corte costituzionale, con sentenza n. 127 del 26 maggio
2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli art. 1, comma 6, e 2, comma 3, D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in
riferimento all’art. 13 della Costituzione.
L’art. 1, comma 6, censurato stabilisce che «[è] fatto
divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte
alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in
quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della
guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo
scopo destinata». L’art. 2, comma 3, censurato aggiunge che «[s]alvo che il
fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o
comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1,
comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265».
Il rimettente ha giudicato un imputato al quale è contestato,
in concorso con altri reati, di essere uscito dalla propria abitazione, dopo
che ne era stata accertata la positività al virus COVID-19. Il giudice a quo ha
reputato il combinato disposto delle norme censurate difforme dall’art. 13
Cost., perché esse non prevedono che il provvedimento dell’autorità sanitaria,
con il quale il malato è sottoposto alla cosiddetta quarantena obbligatoria,
sia convalidato entro 48 ore dall’autorità giudiziaria.
Ebbene, secondo la Consulta, l’obbligo, per chi è sottoposto a
quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultato
positivo al virus COVID-19, di non uscire dalla propria abitazione o dimora,
non restringe la libertà personale, anzitutto perché esso non viene
direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase
iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia.
Il destinatario del provvedimento è infatti senza dubbio
obbligato ad osservare l’isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale,
ma non vi è costretto ricorrendo ad una coercizione fisica, al punto che la
normativa non prevede neppure alcuna forma di sorveglianza in grado di
prevenire la violazione. In definitiva, chiunque sia sottoposto alla
“quarantena” e si allontani dalla propria dimora incorrerà nella sanzione
prevista dalla disposizione censurata, ma non gli si potrà impedire fisicamente
di lasciare la dimora stessa, né potrà essere arrestato in conseguenza di tale
violazione.
Non può a tale proposito sfuggire la marcata differenza che
separa tale fattispecie dalle ipotesi normative evocate dal rimettente per
giustificare l’applicazione dell’art. 13 Cost.
Sia la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284
c.p.p.), sia la misura alternativa alla detenzione costituita dalla
detenzione domiciliare (art. 47-ter, L. n. 354 del 1975) sono, infatti,
coattivamente imposte e mantenute in vigore, al punto che l’art. 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta
alla criminalità organizzata e di trasparenza e di buon andamento dell’attività
amministrativa), convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n.
203, consente l’arresto di chi sia evaso anche al di fuori dei casi di
flagranza.
Non vi è quindi, su questo piano, alcun paragone possibile
tra l’introduzione, da parte delle norme censurate e a pena di commettere una
contravvenzione, del solo obbligo di non uscire di casa se malati, al fine di
scongiurare ulteriori contagi, e l’esecuzione di provvedimenti tipici del
diritto penale, ai quali è connaturata la coercibilità, perlomeno per i casi di
inosservanza.
Sulla base di questi principi deve ritenersi che, nel caso di
specie, è palese che la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria recata
dall’art. 1, comma 6, censurato non determina alcuna degradazione giuridica di
chi vi sia soggetto e quindi non incide sulla libertà personale.
Si è qui, infatti, in presenza di un virus
respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può
venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni
personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal
legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone.
È dunque di immediata evidenza che l’accertamento dello stato di positività non si congiunge ad alcuno stigma morale, e non può cagionare mortificazione della pari dignità sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui, accomunati da null’altro che dall’esposizione ad un agente patogeno trasmissibile per via aerea.
In definitiva, la questione di legittimità degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, D.L. n. 33 del 2020 non è fondata, in riferimento all’art. 13 Cost., perché la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale.
Riferimenti Normativi: