Diritto amministrativo
Contratti della pubblica amministrazione
20 | 07 | 2021
Il giudizio sull’anomalia dell'offerta economica: presupposti, finalità e sindacato giurisdizionale
Cristina Tonola
La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5455 del 20 luglio 2021,
intervenendo in materia di contratti pubblici, ha chiarito alcuni aspetti
relativi al giudizio di anomalia dell’offerta economica – disciplinato
dall'art. 97, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) –, effettuato
dalla stazione appaltante laddove risulti anormalmente bassa rispetto
all’entità delle prestazioni richieste dal bando, così da suscitare il sospetto
della scarsa serietà della stessa e di una possibile non corretta esecuzione
della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare un adeguato
profitto all’operatore economico. In generale, dunque, la verifica dell’anomalia
dell'offerta economica mira ad accertare se quest’ultima sia nel suo complesso attendibile
e se, pertanto, sia o meno in grado di garantire un serio affidamento circa la
corretta esecuzione della prestazione richiesta (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo
2017, n. 1465).
In
sede di giudizio di anomalia sono consentiti aggiustamenti e spostamenti di
costi tra le varie componenti del prezzo – dovendosi ritenere ammesse, coerentemente
con la ratio della previsione, le generiche giustificazioni di meri e
involontari errori di trascrizione, intendendosi per tali le palesi sviste, le
omissioni, la ripetizione di una cifra o di una lettera –, potendosi tenere
conto anche di eventuali sopravvenienze (normative o di fatto), a condizione,
tuttavia, che ciò non comporti una modificazione dell’offerta stessa (Cons.
Stato, sez. V, 24 marzo 2020, n. 2056; sez. III, 2 marzo 2017, n. 974).
In
effetti, ancorché il giudizio sull’anomalia postuli un apprezzamento non già delle
singole inesattezze economiche, bensì una valutazione globale e sintetica sull’affidabilità
dell'offerta nel suo complesso – tant’è che nel contraddittorio procedimentale
proprio del giudizio di anomalia sono consentite compensazioni tra sottostime e
sovrastime di talune voci dell'offerta economica – deve essere ribadita,
comunque, la sua strutturale immodificabilità (Cons. Stato, sez. VI, 10
novembre 2015, n. 5102), così come il divieto di una radicale modificazione
della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando
diversamente rilevanti voci di costo nella fase delle giustificazioni.
Diversamente
opinando, infatti, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire
un'indiscriminata e arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta
economica (nella fase del controllo dell’anomalia), con il solo limite del
rispetto del saldo complessivo, il che si porrebbe in contrasto con le esigenze
conoscitive, da parte della stazione appaltante, della sua struttura di costi
e, segnatamente, degli interessi ad essi sottesi, che resterebbero in tal modo
irrimediabilmente vanificati; si finirebbe, in tal modo, per snaturare
completamente la funzione e i caratteri del subprocedimento di anomalia,
trasformando inammissibilmente le giustificazioni che, nella disciplina
legislativa di riferimento, servono a chiarire le ragioni della serietà e della
congruità dell'offerta economica, in un’occasione per una sua libera
rimodulazione, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione
delle sue voci di costo che implicherebbe, peraltro (oltre ad una evidente
lesione delle esigenze di stabilità e affidabilità dell’offerta), anche una
violazione della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. III, 10
marzo 2016, n. 962).
Quanto alla sindacabilità delle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia, costituisce ius receptum che tale sindacato può svolgersi solamente nei limiti della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, oltre che della congruità della relativa istruttoria, ma non può in alcun modo tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’amministrazione.
Laddove le valutazioni dell’amministrazione, in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia ampiamente motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa eventuale impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2020 n. 6861).
Riferimenti Normativi: