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Diritto civile

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25 | 05 | 2022

Gli effetti della dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sul litisconsorte necessario

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 16875 del 25 maggio 2022, la sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione ha chiarito gli effetti derivanti dalla sottoscrizione del modello CAI sul litisconsorte necessario.

Giova premettere che le Sezioni Unite, con la sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, hanno stabilito che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale.

Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e, come detto, litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Sulla scia di quest'insegnamento, la giurisprudenza ha anche affermato che la sottoscrizione del modello CAI, come già previsto dall'art. 5, L. n. 39 del 1977 e oggi confermato dall'art. 143, comma 2, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate.

Ciò significa che ogni valutazione sulla portata confessoria di tale modulo deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (così, tra le altre, le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451).

Come ogni presunzione iuris tantum, quindi, anche quella contenuta nel modello CAI è superabile tramite apposita prova contraria, che la legge pone a carico della società di assicurazione.

La giurisprudenza di legittimità, poi, ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l'ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 143, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
  • Art. 2733 c.c.