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Diritto civile

Persone e Famiglia

20 | 07 | 2021

Illegittima la condanna dell'obiettore di coscienza che rifiuti, per convinzioni religiose, di prestare il servizio militare

Denise Campagna

La quarta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 20 luglio 2021, ha condannato l’Armenia per aver violato l’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il ricorrente, cittadino armeno, si è rivolto alla Corte sostenendo che il suo arresto in Armenia, la conseguente detenzione, accusa e condanna nella Repubblica del Nagorno Karabakh per obiezione di coscienza, sono avvenuti in violazione della norma che garantisce ad ogni persona la libertà di pensiero, coscienza e religione. 

Secondo la Corte Europea, tale libertà costituisce uno dei fondamenti di una “società democratica” ai sensi della Convenzione e, nella sua dimensione religiosa, è uno degli elementi più vitali dell’identità dei credenti e della loro concezione della vita nonché anche un bene prezioso per atei, agnostici, scettici e disinteressati di tali questioni. Da ciò discende il pluralismo indissociabile da una società democratica, conquistato a caro prezzo nei secoli.

In virtù di quanto garantito dall’art. 9 della Convenzione e dal margine di discrezionalità concesso agli Stati Membri nel decidere se e in quale misura sia necessaria un'ingerenza in tale diritto, i giudici europei hanno dovuto valutare se le misure adottate a livello nazionale siano state, nel caso di specie, giustificate e adeguatamente proporzionate.

La Corte ha chiarito che uno Stato che non ha introdotto alternative al servizio militare obbligatorio per conciliare l'eventuale conflitto tra coscienza individuale e obblighi militari gode solo di un limitato margine di apprezzamento e deve avanzare ragioni solide e convincenti per giustificare qualsiasi ingerenza, dimostrando che essa corrisponda a un “bisogno sociale pressante” (cfr. Bayatyan v. Armenia). In ogni caso, un sistema che impone ai cittadini un obbligo che ha implicazioni potenzialmente gravi per gli obiettori di coscienza, come quello di prestare servizio militare, senza tener conto delle esigenze della coscienza e delle convinzioni individuali e con l'imposizione di sanzioni in caso di rifiuto, difficilmente troverà un giusto equilibrio tra gli interessi della società nel suo insieme e quelli dell'individuo.

In questo caso, il ricorrente – membro dei Testimoni di Geova – ha cercato di essere esentato dal servizio militare non per motivi di vantaggio personale o convenienza bensì sulla base delle sue convinzioni religiose genuinamente sostenute (cfr. Bukharatyan v. Armenia; Tsaturyan v. Armenia). Sebbene il servizio civile alternativo fosse disponibile, in Armenia, all'epoca dei fatti, agli obiettori di coscienza non era consentito avvalersene nella Repubblica del Nagorno Karabakh. Il governo armeno ha sostenuto che il ricorrente, nonostante avesse chiesto di svolgere il servizio civile alternativo, non aveva alcuna garanzia che gli sarebbe stato permesso di svolgerlo perché cittadino di tale Repubblica: dal fascicolo, tuttavia, è risultato che il ricorrente fosse titolare di passaporto armeno dal 2012 ma il governo, ignorando tale circostanza, non ha fornito un’adeguata giustificazione riguardo al mancato esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte del soggetto al quale sono state inflitte pesanti sanzioni penali.

In ogni caso, pur supponendo che il ricorrente fosse un “cittadino” della Repubblica del Nagorno Karabakh, come sostenuto dal governo armeno, la Corte è consapevole del fatto che l'Armenia era responsabile degli atti e delle omissioni delle autorità di tale Repubblica ed era sotto l'obbligo di garantire in quell'area i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione. Pertanto, quanto affermato dal governo riguardo alla mancata operatività del servizio civile alternativo nei territori del Nagorno Karabakh perché considerata un’entità separata, non rileva. 

La CEDU, concludendo, ha ribadito che il ricorrente non ha avuto la possibilità – o è stato privato della possibilità – di svolgere il servizio civile alternativo a quello militare, circostanza che ha portato alla sua condanna e al carcere: l’Armenia non è stata in grado di bilanciare gli interessi della società nel suo insieme e quelli del ricorrente, così come richiesto dall'art. 9 della Convenzione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 9, CEDU