Diritto penale
Reati in generale
24 | 05 | 2022
Tenuità del fatto: irrilevanti i comportamenti «post-delictum»
Riccardo Radi
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con
sentenza n. 20038 del 17 maggio 2022, depositata il 24 maggio 2022, ha
esaminato la questione della rilevanza dei comportamenti successivi al fatto
reato in ordine al riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. (Esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto).
Nel caso di specie era stata riconosciuta l’applicabilità dell’istituto
sulla base: “dell'immediata confessione dell'imputato e la sollecita
definizione del risarcimento del danno” comportamenti successivi al reato.
Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per
poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis
c.p. richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità
della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.,
delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e
dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Cass. pen., sez. un., 25
febbraio 2016, n. 13681).
Facendo riferimento
alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo la
disposizione in esame esclude che un fatto possa essere considerato non
punibile per particolare tenuità in ragione del comportamento successivo alla
commissione del reato.
In questo senso si è costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", non rileva ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto “atteso che la norma di cui all'art. 131-bis c.p. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma 1, c.p., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2019, n. 660).
Secondo al Suprema Corte, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi ermeneutici sopra enunciati. Ha infatti ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. senza fare alcun riferimento all'entità del danno cagionato alla persona offesa e del pericolo derivato alla sicurezza della circolazione stradale né al grado della colpa e ha valorizzato, ai fini della non punibilità, solo comportamenti successivi al reato, come la confessione e la sollecita definizione del risarcimento del danno, limitandosi poi a riferire che l'imputato non è gravato da precedenti ostativi avendo riportato condanne per rissa, resistenza e lesioni assai risalenti nel tempo.
Riferimenti Normativi: