Diritto amministrativo
Ricorsi amministrativi
20 | 07 | 2021
Manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla revoca della patente ex art. 213 Codice della Strada
Giulia Faillaci
Con ordinanza n. 159 del 24 giugno 2021 (dep. 20 luglio 2021),
la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento
all’art. 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di Brindisi.
In base a tale disposizione, il soggetto che ha assunto la
custodia se, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma (da euro 1.984 a euro 7.937).
Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.
Secondo il rimettente la disposizione censurata, nel
prevedere – per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a
sequestro – la perdita della proprietà dello stesso e la revoca della patente,
reca un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo, in contrasto con
l’art. 3 Cost.
Infatti, da un lato la confisca, la quale trova causa nel
mancato pagamento dell’assicurazione obbligatoria, sarebbe già di per sé sufficientemente
punitiva, senza doversi anche aggiungere la revoca del titolo di guida; dall’altro,
la sanzione accessoria atterrebbe ad un’afflizione personale che nulla ha a che
vedere con l’abuso del titolo di guida di cui al provvedimento prefettizio,
perché astrattamente legata alla violazione degli obblighi della custodia e non
all’attività di conduzione del veicolo.
Ebbene, osserva la Consulta che l’ordinanza di rimessione non
contiene una adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e
neanche illustra, in particolare, le circostanze per le quali sarebbe stata
comminata, in aggiunta alla sanzione della revoca della patente, la confisca
dell’autovettura.
Tale carenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale,
impedendo di verificare l’effettiva rilevanza della questione sollevata, è
causa di manifesta inammissibilità della stessa (Corte Cost. ordinanze n. 92 del 2019, n. 191, n. 85 e n. 64 del
2018).
In particolare, quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., il
giudice a quo si è limitato a dedurre che la revoca della patente,
aggiungendosi alla sanzione della confisca, appare eccessivamente afflittiva,
non trovando alcun nesso con la violazione degli obblighi di custodia.
Affinché possa affermarsi la non manifesta infondatezza, al
contrario, è necessario che i parametri siano invocati in maniera non
apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata
la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità
della questione proposta (Corte Cost.,
ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 e n. 31 del 2011).
Per concludere, l’ordinanza di rimessione, nel richiedere alla Corte un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, non ha chiarito neppure se si invochi senz’altro la eliminazione della sanzione accessoria della revoca della patente ovvero se si intenda eliminare l’automatismo della sua applicazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice delle Leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Riferimenti Normativi: