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Diritto amministrativo

Contabilità di Stato

03 | 06 | 2021

Il limite degli effetti della pronuncia giudiziale della corte dei conti in materia di elenco ISTAT: questione rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Flaminia Giuseppone

La Corte dei conti, a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con ordinanza del 3 giugno 2021, n. 5, ha richiesto l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi degli artt. 19 TUE e 267 TFUE.

La questione scaturisce da un ricorso presentato da una società in merito alla sua inclusione nell’elenco delle amministrazioni pubbliche (c.d. elenco ISTAT) inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 13 dicembre 2009, n. 196, elaborato e aggiornato dall’ISTAT, non possedendo, la ricorrente, i requisiti per l’inserimento.

L’inserimento nell’elenco comporta notevoli conseguenze, non solo in punto di giurisdizione –  attribuita al giudice contabile – ma anche di obblighi in capo all’amministrazione iscritta che deve conformarsi alle norme in materia di finanza pubblica.

Le Sezioni Riunite hanno rilevato un caso di c.d. doppia pregiudizialità: da un lato, come aveva suggerito in sede di costituzione in giudizio la Procura generale della Corte dei conti, in merito al dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (inserito in sede di conversione con L. 18 dicembre 2020, n. 176), che ha limitato gli effetti della pronuncia giudiziale della Corte dei conti in materia di elenco ISTAT “ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica”; dall’altro lato, con riferimento alla dubbia compatibilità dello stesso art. 23-quater, con il diritto euro-unitario (nello specifico, con le norme SEC 2010).

In considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui “il contrasto con il diritto dell’Unione europea, attenendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve farsi carico […], pena l’inammissibilità delle questioni medesime”, e che “conformemente ai principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1978, in causa C-106/77 (Simmenthal), e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte […] (Granital), qualora si tratti di disposizione del diritto dell’Unione europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell’ipotesi di contrasto provvedere egli stesso alla norma comunitaria in luogo della norma nazionale” (Corte Cost. sent. n. 269/2017), le Sezioni Riunite, in qualità di giudice di “ultima istanza” (poiché in grado di pronunciare una sentenza in “unico grado” e quindi non soggetta a impugnazione), hanno ritenuto indispensabile rimettere la questione interpretativa alla CGUE ai sensi dell’art. 267 § 3 TFUE.

Le questioni interpretative sono le seguenti: 1) scopi del Reg. n. 2013/549/UE (il cui allegato A costituisce il SEC 2010), l’effetto che deve realizzare e il modo in cui esso debba essere applicato dal diritto nazionale; 2) sussistenza di un divieto di retrocessione dell’attuazione realizzata, quando si traduca in una sostanziale diminuzione di tutela che renda difficoltosa ovvero di difficile realizzabilità l’effetto utile della normativa europea; 3) compatibilità con il diritto euro-unitario di norme processuali interne che moltiplicano i ricorsi o negano la giurisdizione su una situazione giuridica che discende dai trattati.

Solo allorché la Corte di giustizia dell’Unione europea dovesse ritenere compatibile con il diritto comunitario la normativa qui richiamata – hanno concluso le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione – potrà successivamente essere valutata la conformità alla Costituzione ed eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale alla Consulta.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, L. 13 dicembre 2009, n. 196
  • Art. 23-quater, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod., in L. 18 dicembre 2020, n. 176