Diritto amministrativo
Contabilità di Stato
03 | 06 | 2021
Il limite degli effetti della pronuncia giudiziale della corte dei conti in materia di elenco ISTAT: questione rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Flaminia Giuseppone
La Corte dei conti, a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale
in speciale composizione, con ordinanza del 3 giugno 2021, n. 5, ha richiesto
l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai
sensi degli artt. 19 TUE e 267 TFUE.
La questione scaturisce da un ricorso presentato da una
società in merito alla sua inclusione nell’elenco delle amministrazioni
pubbliche (c.d. elenco ISTAT) inserite nel conto economico consolidato individuate
ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 13 dicembre 2009, n. 196, elaborato e
aggiornato dall’ISTAT, non possedendo, la ricorrente, i requisiti per
l’inserimento.
L’inserimento nell’elenco comporta notevoli conseguenze, non
solo in punto di giurisdizione – attribuita
al giudice contabile – ma anche di obblighi in capo all’amministrazione
iscritta che deve conformarsi alle norme in materia di finanza pubblica.
Le Sezioni Riunite hanno rilevato un caso di c.d. doppia
pregiudizialità: da un lato, come aveva suggerito in sede di costituzione in
giudizio la Procura generale della Corte dei conti, in merito al dubbio di legittimità
costituzionale dell’art. 23-quater del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (inserito
in sede di conversione con L. 18 dicembre 2020, n. 176), che ha limitato gli effetti
della pronuncia giudiziale della Corte dei conti in materia di elenco ISTAT “ai
soli fini dell’applicazione della normativa nazionale di contenimento della
spesa pubblica”; dall’altro lato, con riferimento alla dubbia compatibilità
dello stesso art. 23-quater, con il diritto euro-unitario (nello specifico, con
le norme SEC 2010).
In considerazione della giurisprudenza della Corte
costituzionale, secondo cui “il contrasto con il diritto dell’Unione europea,
attenendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di
costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni
giudice, nel sollevarle, deve farsi carico […], pena l’inammissibilità delle
questioni medesime”, e che “conformemente ai principi affermati dalla sentenza
della Corte di giustizia 9 marzo 1978, in causa C-106/77 (Simmenthal), e dalla
successiva giurisprudenza di questa Corte […] (Granital), qualora si tratti di
disposizione del diritto dell’Unione europea direttamente efficace, spetta al
giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa
interna censurata, utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, e nell’ipotesi di contrasto provvedere egli stesso alla
norma comunitaria in luogo della norma nazionale” (Corte Cost. sent. n. 269/2017),
le Sezioni Riunite, in qualità di giudice di “ultima istanza” (poiché in grado
di pronunciare una sentenza in “unico grado” e quindi non soggetta a
impugnazione), hanno ritenuto indispensabile rimettere la questione interpretativa
alla CGUE ai sensi dell’art. 267 § 3 TFUE.
Le questioni interpretative sono le seguenti: 1) scopi del
Reg. n. 2013/549/UE (il cui allegato A costituisce il SEC 2010), l’effetto che
deve realizzare e il modo in cui esso debba essere applicato dal diritto
nazionale; 2) sussistenza di un divieto di retrocessione dell’attuazione
realizzata, quando si traduca in una sostanziale diminuzione di tutela che
renda difficoltosa ovvero di difficile realizzabilità l’effetto utile della
normativa europea; 3) compatibilità con il diritto euro-unitario di norme
processuali interne che moltiplicano i ricorsi o negano la giurisdizione su una
situazione giuridica che discende dai trattati.
Solo
allorché la Corte di giustizia dell’Unione europea dovesse ritenere compatibile
con il diritto comunitario la normativa qui richiamata – hanno concluso le
Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione – potrà
successivamente essere valutata la conformità alla Costituzione ed
eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale alla Consulta.
Riferimenti Normativi: