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Diritto penale

Delitti

23 | 05 | 2022

Il reato di «fuga» a seguito di incidente stradale: l'assistenza alle persone ferite

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 20039 del 17 maggio 2022 (dep. 23 maggio 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (Cod. strada), cd. reato di «fuga» a seguito di incidente stradale, il quale è configurabile nei confronti dell'utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l'incidente, che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2017, n. 52539).

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della riconducibilità del sinistro alla condotta dell'imputato non equivale alla prova della responsabilità del sinistro e che l'art. 189 cod. strada prevede un reato istantaneo di pericolo. Tale pericolo deve essere accertato con valutazione ex ante e non ex post, sicché, una volta verificatosi l'antefatto previsto dall'art.189, comma 1, cod. strada, da intendersi come sinistro connesso alla circolazione stradale, sarebbe incompatibile con l'oggetto giuridico del reato e con la natura di reato di pericolo asserire che l'obbligo di attivarsi sia escluso per colui che, pur coinvolto nel sinistro, non ne sia responsabile. Una simile interpretazione, infatti, «condurrebbe all'assurda conseguenza per cui il dovere di attivarsi sarebbe escluso per ogni altro soggetto coinvolto nel sinistro, ove l'incidente fosse attribuibile in via esclusiva alla persona ferita che necessiti di assistenza» (Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2017, n. 52539).

In particolare, Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2014, n. 14610 ha chiarito che «i contenuti dell'obbligo di prestare assistenza non possono essere ricostruiti alla luce di una interpretazione che ne comporti, in definitiva, la riduzione all'obbligo di prestare soccorso sanitario». I doveri di solidarietà che gravano sull'utente della strada, infatti, impongono di considerare la locuzione "prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite" come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale.

Ne consegue che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l'investitore dal dovere dell'assistenza nei confronti dell'investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile e che l'investitore resta dispensato da tale dovere solo quando si sia accertato che l'aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata (Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 1969, n. 711).

In conclusione, una corretta interpretazione della norma in esame conduce a ritenere che l'assistenza alle persone ferite non sia rappresentata dal solo soccorso sanitario, bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesto dalle circostanze del caso. Tanto determina la necessità che colui che invochi l'efficace soccorso da altri prestato, quale ragione di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2014, n. 14610).

Infine, quanto all’elemento soggettivo, perché il dolo del delitto previsto dall'art. 189, comma 7, cod. strada possa ritenersi sussistente, è sufficiente la coscienza e volontà di non prestare assistenza alla persona ferita accompagnata dalla consapevolezza dell'incidente, del danno alle persone e della necessità del soccorso (Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2008, n. 15867).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 189, D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (Cod. strada)