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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

23 | 05 | 2022

Il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

Carol Gabriella Maritato

Con ordinanza n. 16619 del 23 maggio 2022, la sesta sezione civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha ricordato che, come già in precedenza affermato (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2022, n.5799; Cass. 36351/2021; Cass. 34996/2021; Cass. 27840/2021), ai sensi dell’art. 35-bis, D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell’art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2.

La giurisprudenza di legittimità, alla luce di tale disposizione, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no (Cass. civ., sez. VI-1, 27 settembre 2019, n. 24109).

Del resto, già l’art. 122, d.P.R. 115/2002, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre l’art. 136, comma 2, stesso decreto stabilisce che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già Cass. civ., sez. VI-2, 10 aprile 2020, n. 7785).

Agli effetti dell’art. 35-bis, comma 17, D.L.vo 25/2008, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.

Detta disposizione suppone l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione.

Nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve motivare "solo se non revoca" il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. civ., sez. VI-2, 24 settembre 2020, n. 20002).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha valutato in modo complessivo la colpa grave del richiedente la protezione internazionale, evidenziando la contraddittorietà delle sue dichiarazioni, basate su fatti generici ed incoerenti da un punto di vista logico e cronologico, dall’assoluta inesistenza di una situazione socio-politica di violenza indiscriminata in Nigeria, nella regione dell’Edo State, risultante da numerosi report recenti e dall’insussistenza di ragioni di carattere umanitario.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 74, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
  • Art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
  • Art. 122, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
  • Art. 35-bis, D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25