Diritto processuale civile
Disposizioni generali
23 | 05 | 2022
I presupposti per la condanna del difensore in solido con la parte alle spese di lite del giudizio
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 16622 del 23 maggio 2022, la sesta sezione civile,
seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha esaminato i presupposti per
la condanna del difensore in solido con la parte alle spese di lite del
giudizio.
Nei casi, peraltro non frequenti, nei quali la Suprema Corte
è stata chiamata a pronunciarsi sull'esatta portata dell'art. 94 c.p.c., essa
ha sempre ribadito che la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art.
91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente; è consentita
la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante
processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere,
mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto,
né potevano assumere, veste di parte (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2014, n.
10332; sentenza 19 settembre 2003, n. 13898 e 19 dicembre 2005, n. 27941).
Solo nell’ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal
difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel
cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che
trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o
falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato
o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è
speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cass.
civ., sez. un., 10 maggio 2006, n.10706).
In tale ipotesi, infatti, l’attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura (Cass. civ., sez. VI, 10 ottobre 2019, n. 25435; Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2006, n. 14281).
Ebbene, la Suprema Corte, dando continuità a tale indirizzo giurisprudenziale, ha ribadito il seguente principio di diritto: la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso.
Riferimenti Normativi: