Diritto penale
Reati in generale
19 | 07 | 2021
Caso “Vannini”: le motivazioni della Suprema Corte tra clausola di equivalenza, dolo eventuale e concorso anomalo
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27905 del 3 maggio 2021 (dep. 19 luglio
2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha messo la parola
fine alla drammatica vicenda che ha visto la morte di Marco Vannini.
I giudici di legittimità hanno dapprima affrontato la
questione della responsabilità ex art. 40, comma 2, c.p. che presuppone la
titolarità di una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico
tutelato dalla norma incriminatrice violata, dalla quale deriva l’obbligo di
attivarsi per la salvaguardia di quel bene; obbligo che si attualizza in
ragione del perfezionarsi della c.d. situazione tipica. In presenza di tali
condizioni, la semplice inerzia assume significato di violazione dell’obbligo
giuridico (di attivarsi per impedire l’evento) e l’esistenza di una relazione
causale tra omissione ed evento consente di ascrivere il reato secondo il
meccanismo delineato alla c.d. clausola di equivalenza.
Altra fonte dell’obbligo di garanzia è quello dell’assunzione
volontaria e unilaterale dei compiti di tutela, al di fuori di un preesistente
obbligo giuridico, fondato sul presupposto dell’assunzione di fatto dell’onere,
della presa in carico del bene che ne accresce le possibilità di salvezza.
Nel caso di specie, la sequenza di azioni che ha caratterizzato
la vicenda ha reso chiaro che il padre e i suoi familiari hanno assunto
volontariamente rispetto alla giovane vittima, rimasta ferita nella loro
abitazione, un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenze
dannose per i suoi beni, anzitutto la vita.
Quanto all’elemento soggettivo che ha mosso il principale imputato, la Suprema Corte ha ravvisato il dolo nella forma eventuale avendo l’uomo evitato consapevolmente e reiteratamente di osservare l’unica possibile condotta doverosa imposta dal ferimento del giovane, ovvero l’immediata chiamata dei soccorsi e la necessaria corretta informazione su quanto realmente accaduto. L’imputato ha operato in un lungo contesto temporale, che gli consentiva ampiamente di considerare le possibili conseguenze della sua condotta, alla realizzazione della quale si è determinato nonostante vi fossero tutti gli elementi di allarme derivanti da un ferimento con un’arma da fuoco; di è adoperato, peraltro, con il fattivo aiuto dei suoi familiari, per cancellare le tracce della condotta di ferimento. La condotta, dunque, è stata, non solo assolutamente anti-doverosa, ma caratterizzata da pervicacia e spietatezza, anche nel nascondere quanto realmente accaduto, tale da integrare l’elemento soggettivo del dolo nella forma eventuale.
In presenza di detto elemento soggettivo, infatti, la volontà si esprime nella consapevole e ponderata adesione all'evento, sicché non si può più parlare di mera accettazione del rischio come nella colpa cosciente. Ai fini dell’accertamento, poi, è necessario inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici. Tuttavia, nel caso di specie, non è stato riscontrato un mutamento nell’agire o nella volontà del padre tale da poter ritenersi applicabile l’art. 116 c.p.: non è riscontrabile un reato diverso scaturito dalla deviazione rispetto alla volontà dei compartecipi nolenti, non vertendosi in un caso in cui i concorrenti sono stati convinti di cooperare nel delitto concordato di lesioni, mutato, poi, per opera di un altro concorrente. Non vi è, quindi, alcun mutamento prevedibile della condotta dell’uomo, la cui colposa mancata previsione possa essere ascritta a titolo di dolo ai familiari concorrenti. D’altronde per l’applicazione dell’art. 116 c.p. non basta la volontà dell’evento diverso ma è necessaria la contrapposizione nell’iter criminoso di una variazione del titolo di reato, a causa dell’agire del correo, la quale interviene a mutare l’esito delittuoso che tutti i concorrenti avevano concordato, determinandosi volontariamente e consapevolmente verso uno specifico reato.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell’uomo per il reato di omicidio volontario, sorretto da dolo eventuale, escludendo il concorso anomalo da parte dei familiari.