Diritto amministrativo
Processo amministrativo
23 | 05 | 2022
L’«abbaglio dei sensi» integrante l’errore di fatto revocatorio
Matteo Carabellese
Con sentenza n. 4040 del 23 maggio 2022, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio consiste nel cd. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio.
L’orientamento costante del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2016, n. 4983; Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503) è nel senso che la "svista" che giustifica la proposizione del rimedio della revocazione, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria (cfr. Cass., n. 1957/1983), è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall'omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale.
Secondo, infatti, il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria (22 gennaio 1997, n. 3; in senso conf., Ad. plen. nn. 3 del 2001, 2 del 2010, 1 del 2013, 5 del 2014; Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3499; Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6218; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2781; Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1145), non v'è dubbio che l'errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali.
Tuttavia, non sussiste vizio revocatorio qualora la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - abbia costituito un punto controverso e, comunque, abbia formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice (cfr, Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3343; Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1999 n. 2214).
Ed infatti, in questi casi (cioè nei casi di presunto errore di fatto su un punto che ha costituito un punto controverso), ogni ipotizzabile errore non può che essere ricondotto ad un errore di valutazione del dato fattuale e non già di percezione del medesimo (dunque, un ipotizzato errore di diritto, ma mai un errore sul fatto).
L'errore di fatto revocatorio si configura, quindi, come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili.
È stato pertanto ritenuto inammissibile il rimedio della revocazione per un errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avviene mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7487).
Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599).
Infine, l'errore di fatto deve essere un elemento determinante della decisione, la quale "è l'effetto" del primo. Di conseguenza, l'errore revocatorio può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria fra l'erronea o la mancata percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal giudice, con l'ulteriore conseguenza della non rilevanza dell'errore quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio (Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2011, n. 15882).
Riferimenti Normativi: