Diritto penale
Delitti
20 | 05 | 2022
Il titolare di ricevitoria che ometta di versare i proventi del gioco del lotto al concessionario dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato risponde del delitto di peculato
Giulia Claudia Barboni
Con sentenza n. 20021 del 20 aprile 2022 (dep. 20 maggio 2022),
la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il titolare
di ricevitoria che ometta di versare i proventi del gioco del lotto al
concessionario dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato risponde del
delitto di peculato, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico
servizio.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore delle
giocate del lotto che ometta il versamento delle somme riscosse al
concessionario dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per
l'esercizio di tale gioco, in quanto il denaro incassato dall'agente, che
riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della
pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Cass. pen.,
sez. VI, 30 aprile 2019, n. 4937; Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2015, n. 46954;
Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 31920).
La Suprema Corte ha chiarito che la qualifica di incaricato
di pubblico servizio del titolare di ricevitoria si ricollega alla circostanza
che la gestione del gioco del lotto, e, quindi, la riscossione dei relativi
proventi, è resa possibile da un rapporto di natura concessoria instaurato con
l’Erario; la materia dei giochi pubblici, in particolare quella del gioco del
lotto, disciplinata dalle leggi nn. 528 del 2 agosto 1982 e 85 del 19 aprile
1990, è riservata al monopolio dello Stato, il quale ne affida l’organizzazione
e la gestione ai privati in forza di rapporti di concessione di servizio
instaurati con i punti di raccolta delle giocate, collocati sia presso le
rivendite di generi di monopolio che presso le ricevitorie del lotto.
La concessione ha, così, natura “traslativa” nel senso che
attribuisce ai soggetti privati l’erogazione del servizio di gioco, attività
che, altrimenti, sarebbe di esclusiva pertinenza pubblica (in tal senso, Cass. pen.,
sez. un., 24 settembre 2020, n. 6087, a proposito del regime concernente il
prelievo erariale unico, applicabile agli incassi derivanti dall’utilizzo di
apparecchi da intrattenimento).
Sulla base della concessione, il concessionario esercita un
pubblico servizio, controllando, da un lato, che l’attività di gioco si svolga
entro il perimetro della liceità e, dall’altro, gestendo i proventi delle
giocate che devono essere incassati dall’Erario, per il tramite della società
cui è affidata la gestione della raccolta di tutte le giocate e dei pagamenti
delle vincite.
L’attività del concessionario è, a sua volta, sottoposta ad
un regime di controlli e sanzioni da parte dell’Amministrazione di Stato, la
quale può anche revocare la concessione di servizio.
Dunque, sulla base del rapporto concessorio, che consente ai privati di gestire il gioco del lotto, va attribuita al titolare di ricevitoria la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio. Questi assume tale veste al momento dell’instaurazione di tale rapporto, ancor prima della materiale ricezione dei proventi delle giocate.
Pertanto, ha concluso la Suprema Corte, ai fini dell’attribuzione al gestore della ricevitoria della qualifica di incaricato di pubblico servizio, piuttosto che la detenzione di denaro destinato all’Erario, deve essere valorizzata la natura del rapporto sulla base del quale viene erogato il servizio.
Riferimenti Normativi: