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Diritto penale

Delitti

20 | 05 | 2022

Il titolare di ricevitoria che ometta di versare i proventi del gioco del lotto al concessionario dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato risponde del delitto di peculato

Giulia Claudia Barboni

Con sentenza n. 20021 del 20 aprile 2022 (dep. 20 maggio 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il titolare di ricevitoria che ometta di versare i proventi del gioco del lotto al concessionario dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato risponde del delitto di peculato, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore delle giocate del lotto che ometta il versamento delle somme riscosse al concessionario dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio di tale gioco, in quanto il denaro incassato dall'agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 2019, n. 4937; Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2015, n. 46954; Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 31920).

La Suprema Corte ha chiarito che la qualifica di incaricato di pubblico servizio del titolare di ricevitoria si ricollega alla circostanza che la gestione del gioco del lotto, e, quindi, la riscossione dei relativi proventi, è resa possibile da un rapporto di natura concessoria instaurato con l’Erario; la materia dei giochi pubblici, in particolare quella del gioco del lotto, disciplinata dalle leggi nn. 528 del 2 agosto 1982 e 85 del 19 aprile 1990, è riservata al monopolio dello Stato, il quale ne affida l’organizzazione e la gestione ai privati in forza di rapporti di concessione di servizio instaurati con i punti di raccolta delle giocate, collocati sia presso le rivendite di generi di monopolio che presso le ricevitorie del lotto.

La concessione ha, così, natura “traslativa” nel senso che attribuisce ai soggetti privati l’erogazione del servizio di gioco, attività che, altrimenti, sarebbe di esclusiva pertinenza pubblica (in tal senso, Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2020, n. 6087, a proposito del regime concernente il prelievo erariale unico, applicabile agli incassi derivanti dall’utilizzo di apparecchi da intrattenimento).

Sulla base della concessione, il concessionario esercita un pubblico servizio, controllando, da un lato, che l’attività di gioco si svolga entro il perimetro della liceità e, dall’altro, gestendo i proventi delle giocate che devono essere incassati dall’Erario, per il tramite della società cui è affidata la gestione della raccolta di tutte le giocate e dei pagamenti delle vincite.

L’attività del concessionario è, a sua volta, sottoposta ad un regime di controlli e sanzioni da parte dell’Amministrazione di Stato, la quale può anche revocare la concessione di servizio.

Dunque, sulla base del rapporto concessorio, che consente ai privati di gestire il gioco del lotto, va attribuita al titolare di ricevitoria la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio. Questi assume tale veste al momento dell’instaurazione di tale rapporto, ancor prima della materiale ricezione dei proventi delle giocate. 

Pertanto, ha concluso la Suprema Corte, ai fini dell’attribuzione al gestore della ricevitoria della qualifica di incaricato di pubblico servizio, piuttosto che la detenzione di denaro destinato all’Erario, deve essere valorizzata la natura del rapporto sulla base del quale viene erogato il servizio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 314 c.p.
  • Art. 358 c.p.
  • Legge 2 agosto 1982, n. 528
  • Legge 19 aprile 1990, n. 85