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Diritto penale

Reati in generale

20 | 05 | 2022

Desistenza volontaria: presupposti applicativi

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 19911 del 4 marzo 2022 (dep. 20 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di delitto tentato ex art. 56 c.p. e, in particolare, di desistenza volontaria.

Occorre premettere che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2017, n. 18322, fattispecie di tentato furto in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti dell'imputato che si era introdotto nell'abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell'acquedotto e si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera intenzione, essendo già stati posti in essere atti pienamente idonei a compiere il furto).

Giova ricordare che secondo consolidata giurisprudenza in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell'eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Cass. pen., sez. II, 24 aprile 2019, n. 22503).

Inoltre la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2018, n. 12240).

Sotto altro profilo, la giurisprudenza ha precisato che l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2009, n. 43255; nella specie è stato ritenuto configurabile il tentato omicidio nella predisposizione di molteplici agguati posti in essere ogni volta nell'imminenza del verosimile passaggio della vittima da soggetti, alcuni dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati, erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori esterni quali l'intervento della forza pubblica ovvero il mancato passaggio della stessa vittima in quanto avvertita del pericolo).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.