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Diritto processuale penale

Soggetti

20 | 07 | 2021

Patrocinio a spese dello Stato: incostituzionale non consentire al cittadino di Stati non appartenenti all’UE di produrre, in caso di impossibilità, la dichiarazione sostitutiva dei documenti

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 157 del 10 giugno 2021 (dep. 20 luglio 2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva della medesima.

La norma si inquadra nell’ambito della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, volto a dare attuazione alla previsione costituzionale, secondo cui devono essere assicurati «ai non abbienti […] i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (art. 24, comma 3, Cost.). L’istituto serve, dunque, a rimuovere – in armonia con l’art. 3, comma 2, Cost. (Corte Cost. n. 80 del 2020) – «le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa» (Corte Cost. n. 46 del 1957), assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il comma 2 del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile (Corte Cost. n. 80 del 2020); tuttavia, la natura inviolabile del diritto ad accedere ad una tutela effettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, Cost., non lo sottrae al bilanciamento di interessi che, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela. Il Testo Unico in materia di spese di giustizia introduce, nell’art. 119, con riferimento al patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, una equiparazione al trattamento previsto per il cittadino italiano di quello relativo allo «straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare»; sennonché, a fronte di tale equiparazione, l’art. 79, comma 2, stesso T.U. stabilisce che, per i soli cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea, «i redditi prodotti all’estero [debbano essere certificati dalla] autorità consolare competente, che attest[i] la veridicità di quanto in essa indicato», senza contemplare alcun rimedio all’eventuale condotta non collaborativa di tale autorità e, dunque, all’impossibilità di produrre la relativa certificazione. Per converso, nella disciplina riservata al processo penale, l’art. 94, comma 2, T.U. cit. prevede che «in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione». Secondo la Consulta, l’art. 79 cit.., in contrasto con la ragionevolezza e con il principio di autoresponsabilità, inficia la possibilità di un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, facendo gravare sullo straniero proveniente da un Paese non aderente all’Unione europea il rischio dell’impossibilità di produrre la sola documentazione ritenuta necessaria, a pena di inammissibilità, per comprovare i redditi prodotti all’estero. Meritevole di accoglimento appare la richiesta del rimettente di una pronuncia additiva, che eviti il contrasto con il principio di autoresponsabilità, tramite l’aggiunta di una previsione che già trova riscontro nella disciplina dettata dall’art. 94, comma 2, T.U. spese di giustizia, per il processo penale, nonché dall’art. 16, D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25, per l’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sullo status di rifugiato, che al medesimo art. 94 si richiama. In linea, dunque, con le citate disposizioni, la legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, T.U. spese di giustizia può essere ricostituita, integrando la previsione sull’onere probatorio, con la possibilità per l’istante di produrre, a pena di inammissibilità, una «dichiarazione sostitutiva di certificazione» relativa ai redditi prodotti all’estero, una volta dimostrata l’impossibilità di presentare la richiesta certificazione. In tal modo, analogamente a quanto previsto per il processo penale e per l’impugnazione in sede giurisdizionale dello status di rifugiato, la disposizione censurata può essere resa conforme alla disciplina generale che concretizza il principio di autoresponsabilità: a fronte, dunque, dell’impossibilità di ottemperare all’onere di esibire la documentazione consolare, deve riespandersi, a favore dell’istante, l’opportunità di avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

In conclusione, l’art. 79, comma 2, T.U. spese di giustizia risulta costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea di presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione sui redditi prodotti all’estero, qualora dimostri – provando di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza – l’impossibilità di produrre la richiesta documentazione. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 24 Cost.
  • Art. 79, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese giustizia)
  • Art. 94, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese giustizia)
  • Art. 119, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese giustizia)
  • Art. 16, D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25