Diritto penale
Reati in generale
20 | 05 | 2022
Il «rischio nuovo e incommensurabile» idoneo a interrompere del nesso causale tra condotta ed evento
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 19882 del 3 marzo 2022 (dep. 20 maggio 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata di uno dei temi più complessi del diritto penale, quello cioè concernente l'interpretazione dell'art. 41, comma 2 c.p. secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Si tratta di una norma che ha dato luogo a diverse teorie dottrinali, dalle quali la giurisprudenza della Suprema Corte è stata variamente influenzata, ispirandosi in un passato ormai lontano a criteri assai rigorosi.
E però, in epoca più recente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esclusione del nesso causale previsto dalla disposizione di legge in esame si abbia quando l'evento è stato determinato dal sopravvenire di fatti assolutamente imprevedibili, che presentano quindi il carattere di assoluta anormalità: in buona sostanza di fatti eccezionali.
Del resto, proprio questa era la volontà del legislatore che - nella relazione ministeriale al codice penale - aveva portato come esempio di causa sopravvenuta idonea a escludere il nesso di causalità quella della persona ferita che muore a seguito dell'incendio dell'ospedale ove è stata ricoverata.
In questa direzione si collocano numerose decisioni, nelle quali è stato chiarito che le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente.
Ad esempio, è stata affermata l'integrità della catena causale innescata da un infortunio sul lavoro anche qualora sia seguita l'omissione delle doverose terapie mediche finalizzate ad impedire l'insorgere di ulteriori complicanze, dal momento che l'omissione colposa del medico non escluderebbe da sé sola la rilevanza causale del fattore che ha inizialmente determinato la necessità delle cure in questione. O, ancora, che qualora il conducente abbia realizzato, con la propria condotta colposa, un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) i successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) assunta dagli automobilisti sopraggiunti, seppure sinergica, non possa ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale.
Dunque, conclude la Suprema Corte, è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2016, n. 25689; nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la sussistenza del nesso causale tra l'errore chirurgico originario, che aveva ridotto la paziente in coma profondo, ed il decesso della medesima per setticemia contratta durante il lungo ricovero presso l'unità di terapia intensiva, rilevando come l’infezione nosocomiale sia uno dei rischi tipici e prevedibili da tenere in conto nei casi di non breve permanenza nei raparti di terapia intensiva, ove lo sviluppo dei processi infettivi è tutt'altro che infrequente in ragione delle condizioni di grave defedazione fisica dei pazienti).
Riferimenti Normativi: