Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
19 | 05 | 2022
La sentenza di patteggiamento non preclude l’estinzione del processo per successiva remissione di querela
Riccardo Radi
La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 19853, udienza 6 aprile 2022, depositata il 19 maggio 2022 ha esaminato la questione della possibile deducibilità avanti la Suprema Corte dell’intervenuta remissione di querela dopo la sentenza di pena concordata.
Costituisce ius receptum che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2004, n. 24246).
In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intevenuta remissione di querela (Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2016, n. 39226).
È stato tuttavia rilevato in senso contrario che, nel caso di patteggiamento, alla luce della formulazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. il ricorso volto a far valere la remissione di querela dovrebbe reputarsi inammissibile, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale (Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2018, n. 11251).
Tale assunto, precisa la Suprema Corte, non può condividersi, in quanto depone in senso opposto la circostanza che, secondo quanto rilevato espressamente dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza “Chiasserini”, la peculiare disciplina sostanziale di tale causa di estinzione del reato implica che essa possa intervenire prima della condanna, intesa quale condanna irrevocabile, con tratti che, attesa la necessità della non ricusazione da parte del soggetto interessato, l'avvicinano all'amnistia e la differenziano da tutte le altre cause estintive.
Ciò vai quanto dire che l'intervento della remissione, prima dell'irrevocabilità della sentenza, deve poter trovare ingresso nel processo, sulla base di un dato di rilievo sostanziale, che prevale sulla altrimenti ineluttabile declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Riferimenti Normativi: