Diritto penale
Reati in generale
19 | 05 | 2022
Legittima difesa: presupposti applicativi
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 19606 del 25 novembre 2021 (dep. 19 maggio 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, intervenuta in tema di legittima difesa ex art. 52 c.p., ha chiarito alcuni aspetti fondamentali sul concetto di proporzione fra difesa e offesa.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale e dottrinale, il rapporto di proporzione tra offesa e difesa si risolve in un confronto valutativo, effettuato mediante un giudizio ex ante, fra l'offesa minacciata e quella arrecata, in cui si deve tener conto sia dei beni giuridici in conflitto, sia del grado di offesa dei beni in conflitto (Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2009, n. 47117). Il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato, con giudizio ex ante, ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di contrasto tra beni eterogenei, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso (Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2020, n. 32414).
L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo, peraltro, deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo, e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Cass. pen., sez. IV; 28 febbraio 2018, n. 24084, relativa a fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione di un appuntato dei carabinieri che aveva rilevato la presenza sul manto stradale di sassi volti a bloccare l'auto su cui viaggiava e, dopo aver visto una persona avvicinarsi con volto travisato e una pistola giocattolo, aveva reagito esplodendo colpi di arma da fuoco che attingevano il presunto aggressore al petto cagionandone la morte).
Per giudizio ex ante della proporzione fra offesa e difesa, cioè si intende che siffatta "proporzione" deve essere valutata riportandosi al momento dell'azione difensiva e tenendo conto di tutte le circostanze della vicenda.
In ipotesi di conflitto fra beni eterogenei (ad esempio, vita o incolumità contro patrimonio) occorre prima operare un bilanciamento tra il bene minacciato e quello offeso e poi considerare il rispettivo grado di offesa, vale a dire valutare se l'offesa inflitta all'aggredito abbia un'intensità superiore o inferiore a quella del danno minacciato (Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2004, n. 45407). Il requisito della proporzione, quindi, viene meno, ove si tratti, appunto, di beni eterogenei, allorquando l'interesse leso (ad esempio, la vita o l'incolumità) dall'azione difensiva sia, in base alla gerarchia dei valori espressi dall'ordinamento giuridico ed in primis dalla Costituzione, marcatamente superiore rispetto a quello difeso (ad esempio, il patrimonio), e l'offesa arrecata all'aggressore abbia un'intensità di gran lunga superiore al male minacciato da quest'ultimo.
Proprio perché il giudizio di proporzione relativo a beni eterogenei deve essere operato sia in riferimento ai beni in conflitto che al rispettivo grado di offese, ne deriva che se è comunque ingiustificato uccidere per salvaguardare un interesse patrimoniale, può apparire lecito infliggere una ferita facilmente curabile per mettere al sicuro un patrimonio di rilevante entità.
Qualora, invece, il conflitto riguardi beni omogenei (patrimonio contro patrimonio, vita contro vita), una volta constatata l'identità dei beni, occorre solamente raffrontare il diverso grado delle due offese, vale a dire di quella minacciata e di quella arrecata.