Diritto civile
Responsabilità
18 | 05 | 2022
I criteri di determinazione del risarcimento del danno alla persona
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 15924 del 18 maggio 2022, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni fondamentali principi,
ormai consolidati in giurisprudenza (tra le altre, Cass. 17 gennaio 2018, n.
901; 27 marzo 2018, n. 7513; 28 settembre 2018, n. 23469; 31 gennaio 2019, n.
2788) in tema di risarcimento del danno alla persona.
Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e
disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme
del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non
patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.); la natura unitaria ed
onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte
costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233
del 2003; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975) deve essere
interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello
fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a
qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non
suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come
obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte
le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del
danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il
concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva
istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo
dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto
notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), modificati dall'art. 1, comma 17, L. 4 agosto 2017, n. 124 – la cui nuova rubrica («danno non patrimoniale», sostituiva della precedente, «danno biologico»), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico--relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. civ. sez. un., n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003) – il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé»).
Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente e autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, lett. e), cod. ass., introdotta – con valenza evidentemente interpretativa – dalla legge di stabilità del 2016.
Riferimenti Normativi: