Diritto penale
Delitti
18 | 05 | 2022
Truffa «vessatoria» ed estorsione: il discrimen tra la condotta manipolatoria e la «irresistibile coartazione»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 19577 del 27 aprile 2022 (dep. 18 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato i rapporti tra il delitto di truffa ex art. 640 c.p. e quello di estorsione, di cui all’art. 628 c.p.
La diagnosi differenziale tra il reato di truffa c.d. vessatoria e quello di estorsione postula come risolti i seguenti interrogativi: a) se il male minacciato sia reale o immaginario; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore, piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà.
Per quanto la prospettazione di un effetto negativo (quale conseguenza di un "rifiuto" patrimoniale) abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza una reazione di "evitamento" del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2017, n. 21974).
La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione agita attraverso l'induzione in errore, in quanto solo nel primo caso l'azione illecita si presenta irresistibile.
L'induzione in errore è, infatti, azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta "diretta" e "manipolata", ma non irresistibilmente "piegata".
La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima. Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile.
Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria. Individuato nel costringimento forzato della vittima l'elemento caratterizzante del reato di estorsione, l'idoneità del male minacciato ad incidere sul processo volitivo non può che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità dell'evento dannoso prospettato (Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 2016, n. 11453).
La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 2014, n. 27996).
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente qualificata come estorsiva la condotta degli imputati, trattandosi della minaccia di un male in ipotesi realizzabile, la cui verificazione era prospettata come direttamente dipendente dalla potestà degli agenti ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato. La stessa persona offesa attribuì ai mali prospettati evidente efficacia intimidatoria, tanto che, al fine di soddisfare la domanda a contenuto finanziario, si risolse a consegnare in più riprese il denaro richiesto (Cass. pen., sez. II, 25 novembre 2014, n. 52121).
Riferimenti Normativi: