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Diritto processuale penale

Impugnazione

19 | 07 | 2021

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di appello

Giorgio Crisciotti

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio 2021), n. 27920, ha affrontato il tema dell’obbligo motivazionale, in relazione alla mancata concessione – d’ufficio – delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di appello.

Si è osservato che, sebbene il giudice d’appello possa legittimamente riconoscere le attenuanti generiche ex officio, il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma 5, c.p.p., non è censurabile in cassazione; né è configurabile, in proposito, un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Cass. pen., sez. V, 8 luglio 2015, n. 37569).

Seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di applicazione dei benefici di legge o di circostanze attenuanti, è corretto riconoscere nell’esercizio del potere del giudice di appello un “dovere” che non postula la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte; tuttavia, esso va correlato al suo fondamento normativo – che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello e al contenuto "discrezionale" del suo oggetto - che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito. Lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di appello porta dunque a escludere che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione per difetto di motivazione; specialmente laddove la parte, che avrebbe potuto sollecitarne l’esercizio, non abbia richiesto l'applicazione del beneficio di legge o delle attenuanti generiche nel corso del giudizio di appello (Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2018, n. 22533).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio i benefici di legge o una o più circostanze attenuanti,  non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, in caso di condanna per la prima volta in appello, con le conclusioni subordinate proposte nel giudizio di primo grado (Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538); occorre, pertanto, che vi sia stata una sollecitazione in tal senso, anche tardiva, della parte, ma ciò, secondo la Corte, non è ancora sufficiente, dovendo la sollecitazione, ai fini della futura sindacabilità dell'operato del giudice di appello, risultare puntuale e specifica. In altri termini, l’omessa sollecitazione dei poteri del giudice di appello – cui equivale la mera sollecitazione priva di indicazione delle circostanze specifiche su cui fonda la richiesta – non esclude che il giudice di secondo grado debba valutare le condizioni che consentono il riconoscimento delle attenuanti generiche ed in presenza dì esse – trattandosi pur sempre di potere discrezionale – che debba indicare le ragioni per le quali abbia, o non abbia, inteso esercitare il potere-dovere di ufficio di riconoscerle; qualora, però, esso ometta di pronunciarsi senza indicare le ragioni della mancata decisione, tale mancanza non potrà essere oggetto di doglianza in cassazione, difettando, a monte, una richiesta della parte idonea a reclamare una risposta motivata. 

La Suprema Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: in tema di giudizio d'appello, la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d'impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il potere-dovere di riconoscere anche d'ufficio le dette circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 597, comma 5, codice di rito, ma ove la rivendicazione sia formulata in termini del tutto generici, la parte non potrà poi dolersi della mancata decisione in relazione ad esse, non essendo in tal caso – come in quello in cui la sollecitazione sia stata del tutto omessa – configurabile né una violazione di legge né il vizio di motivazione per mancanza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 62-bis c.p.
  • Art. 597 c.p.p.
  • Art. 606 c.p.p.