Diritto civile
Tutela dei Diritti
17 | 05 | 2022
Avvocato sanzionato per oltraggio alla Corte per aver raccontato una barzelletta: violata la libertà di espressione
Denise Campagna
La quarta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU), con sentenza del 17 maggio 2022, ha condannato la Bosnia ed Erzegovina
per aver violato l’art.10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela
la libertà di espressione.
Il ricorrente – un avvocato bosniaco – ha difeso un suo cliente
nell’ambito di un procedimento civile per risarcimento del danno ed è stato
multato per oltraggio alla corte per aver riportato in un atto difensivo una
barzelletta su un professore che si aspettava che i suoi studenti gli dicessero
i nomi, e non solo il numero, delle vittime del bombardamento di Hiroshima. L’avvocato
ha affermato che il tribunale di secondo grado lo aveva trattato così come il
professore della barzelletta trattava i suoi studenti. Invocando l’art. 10
della Convenzione, il ricorrente si è rivolto alla Corte Europea, lamentando
una violazione del suo diritto alla libertà di espressione.
Le parti in causa hanno concordato sulla circostanza che la multa
inflitta al ricorrente per oltraggio alla corte abbia costituito un’ingerenza
nel suo diritto alla libertà di espressione; inoltre, è stato accertato che tale
ingerenza fosse prevista dalla legge e perseguisse lo scopo legittimo di
preservare l’autorità del potere giudiziario. Dunque, la Corte Europea ha dovuto
limitarsi a valutare se l’ingerenza in questione fosse anche “necessaria in
una società democratica” ai sensi dell’art. 10 della Convenzione.
I principi generali per effettuare tale valutazione sono stati esplicitati
nella sentenza relativa al caso Radobuljac c. Croazia (n. 51000/11, §§
56-61, 28 giugno 2016): la Corte deve esaminare l’ingerenza contestata considerando
il caso nella sua globalità e, soprattutto, le ragioni addotte dalle autorità
nazionali per giustificare le ingerenze subite da un ricorrente. Le autorità
nazionali devono infatti applicare degli standard conformi ai principi di cui
all’art. 10 della Convenzione e devono basare le loro decisioni su valutazioni
accettabili dei fatti rilevanti, motivandole in maniera sufficiente e pertinente.
Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che
le osservazioni critiche, considerate offensive dai giudici bosniaci, sono
state fatte dal ricorrente nell’ambito di un procedimento giudiziario, ovvero
in una sede in cui i diritti del suo cliente dovevano essere naturalmente
difesi in maniera vigorosa. Inoltre, tali osservazioni sono state espresse in
un atto di un procedimento giudiziario e non, ad esempio, attraverso i media. Pertanto,
l’opinione pubblica non è mai venuta a conoscenza. Ne consegue che le autorità
giudiziarie bosniache, nell'esaminare il caso di specie, non hanno dato
sufficiente peso al contesto in cui le osservazioni critiche sono state rese. La
Corte europea ha poi sottolineato di non essere convinta che quanto affermato
dal ricorrente possa essere interpretato come un insulto o un attacco personale
e gratuito a un tribunale o i membri di un tribunale. In effetti, i suoi
commenti erano rivolti al modo in cui il tribunale di secondo grado aveva
applicato le norme sulle prove nel caso del suo cliente. Se è vero che il tono
dei commenti impugnati era caustico, o addirittura sarcastico, l'uso di un tale
tono nei commenti sui giudici è stato comunque considerato compatibile con
l'art.10 della Convenzione.
La Corte Europea si è trovata in linea con quanto affermato dal Governo e dalla Corte costituzionale bosniaca relativamente all’importanza del ruolo degli avvocati nel garantire che i tribunali godano della fiducia dei cittadini. Questo ruolo speciale degli avvocati nell'amministrazione della giustizia comporta una serie di doveri: la loro condotta professionale deve essere discreta, onesta e dignitosa. Tuttavia, affinché i cittadini abbiano fiducia nell'amministrazione della giustizia, devono anche avere fiducia nella capacità degli avvocati, quali professionisti indipendenti, di fornire loro una rappresentanza efficace in giudizio.
Alla luce di quanto sopra, la Corte Europea ha concluso che le ragioni addotte dalle autorità giudiziarie bosniache per giustificare l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente non sono state “sufficiente e pertinenti”: non è stato possibile affermare che esse abbiano applicato norme "conformi ai principi sanciti dall'articolo 10" o che abbiano "basato le loro decisioni su una valutazione accettabile dei fatti rilevanti". Pertanto, l’ingerenza in questione, non essendo "necessaria in una società democratica", ha comportato una violazione dell’art. 10 della Convenzione.
Riferimenti Normativi: