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Diritto civile

Tutela dei Diritti

17 | 05 | 2022

Avvocato sanzionato per oltraggio alla Corte per aver raccontato una barzelletta: violata la libertà di espressione

Denise Campagna

La quarta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 17 maggio 2022, ha condannato la Bosnia ed Erzegovina per aver violato l’art.10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela la libertà di espressione.

Il ricorrente – un avvocato bosniaco – ha difeso un suo cliente nell’ambito di un procedimento civile per risarcimento del danno ed è stato multato per oltraggio alla corte per aver riportato in un atto difensivo una barzelletta su un professore che si aspettava che i suoi studenti gli dicessero i nomi, e non solo il numero, delle vittime del bombardamento di Hiroshima. L’avvocato ha affermato che il tribunale di secondo grado lo aveva trattato così come il professore della barzelletta trattava i suoi studenti. Invocando l’art. 10 della Convenzione, il ricorrente si è rivolto alla Corte Europea, lamentando una violazione del suo diritto alla libertà di espressione.

Le parti in causa hanno concordato sulla circostanza che la multa inflitta al ricorrente per oltraggio alla corte abbia costituito un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione; inoltre, è stato accertato che tale ingerenza fosse prevista dalla legge e perseguisse lo scopo legittimo di preservare l’autorità del potere giudiziario. Dunque, la Corte Europea ha dovuto limitarsi a valutare se l’ingerenza in questione fosse anche “necessaria in una società democratica” ai sensi dell’art. 10 della Convenzione.

I principi generali per effettuare tale valutazione sono stati esplicitati nella sentenza relativa al caso Radobuljac c. Croazia (n. 51000/11, §§ 56-61, 28 giugno 2016): la Corte deve esaminare l’ingerenza contestata considerando il caso nella sua globalità e, soprattutto, le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificare le ingerenze subite da un ricorrente. Le autorità nazionali devono infatti applicare degli standard conformi ai principi di cui all’art. 10 della Convenzione e devono basare le loro decisioni su valutazioni accettabili dei fatti rilevanti, motivandole in maniera sufficiente e pertinente.

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che le osservazioni critiche, considerate offensive dai giudici bosniaci, sono state fatte dal ricorrente nell’ambito di un procedimento giudiziario, ovvero in una sede in cui i diritti del suo cliente dovevano essere naturalmente difesi in maniera vigorosa. Inoltre, tali osservazioni sono state espresse in un atto di un procedimento giudiziario e non, ad esempio, attraverso i media. Pertanto, l’opinione pubblica non è mai venuta a conoscenza. Ne consegue che le autorità giudiziarie bosniache, nell'esaminare il caso di specie, non hanno dato sufficiente peso al contesto in cui le osservazioni critiche sono state rese. La Corte europea ha poi sottolineato di non essere convinta che quanto affermato dal ricorrente possa essere interpretato come un insulto o un attacco personale e gratuito a un tribunale o i membri di un tribunale. In effetti, i suoi commenti erano rivolti al modo in cui il tribunale di secondo grado aveva applicato le norme sulle prove nel caso del suo cliente. Se è vero che il tono dei commenti impugnati era caustico, o addirittura sarcastico, l'uso di un tale tono nei commenti sui giudici è stato comunque considerato compatibile con l'art.10 della Convenzione.

La Corte Europea si è trovata in linea con quanto affermato dal Governo e dalla Corte costituzionale bosniaca relativamente all’importanza del ruolo degli avvocati nel garantire che i tribunali godano della fiducia dei cittadini. Questo ruolo speciale degli avvocati nell'amministrazione della giustizia comporta una serie di doveri: la loro condotta professionale deve essere discreta, onesta e dignitosa. Tuttavia, affinché i cittadini abbiano fiducia nell'amministrazione della giustizia, devono anche avere fiducia nella capacità degli avvocati, quali professionisti indipendenti, di fornire loro una rappresentanza efficace in giudizio.

Alla luce di quanto sopra, la Corte Europea ha concluso che le ragioni addotte dalle autorità giudiziarie bosniache per giustificare l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente non sono state “sufficiente e pertinenti”: non è stato possibile affermare che esse abbiano applicato norme "conformi ai principi sanciti dall'articolo 10" o che abbiano "basato le loro decisioni su una valutazione accettabile dei fatti rilevanti". Pertanto, l’ingerenza in questione, non essendo "necessaria in una società democratica", ha comportato una violazione dell’art. 10 della Convenzione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo