Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
19 | 07 | 2021
La riammissione in servizio del pubblico dipendente: discrezionalità della P.A. e limiti al sindacato giurisdizionale
Cristina Tonola
La
seconda sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5436 del 19 luglio
2021, n. 5436, intervenendo in materia di pubblico impiego, ha chiarito la
natura e la sindacabilità della scelta dell’Amministrazione in ordine
all’accoglimento dell’istanza di riammissione in servizio di un proprio
dipendente.
L’art.
132, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. Impiegati civili dello Stato) prevede
la possibilità, per l’impiegato (con qualifica inferiore a direttore generale),
cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo o in determinate
ipotesi di decadenza dall'impiego, di essere riammesso in servizio a seguito di
presentazione di istanza in tal senso.
Per
consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n.
3335), nel pubblico impiego, la riammissione in servizio di cui alla
menzionata disposizione è espressione di un potere ampiamente discrezionale nel
cui esercizio è preminente, se non esclusiva, la considerazione dell'interesse
proprio dell’amministrazione datrice di lavoro (Cons. Stato, sez.
III, 22 maggio 2019, n. 3335; sez. III, 20 maggio 2013, n. 2701; sez. IV, 23
agosto 2010, n. 5900; sez. IV, 3 giugno 2010, n. 3543). Quale che sia la causa
che ha dato luogo all’interruzione del rapporto di pubblico impiego, infatti, l’Amministrazione
dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare la possibilità di
accogliere o respingere la domanda presentata da un suo ex dipendente, con
particolare riguardo all’effettiva sostanza dell'interesse pubblico ad
avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente e coerentemente con i
limiti imposti dalle direttive costituzionali di razionalità e buon andamento
posti dagli art. 3 e 97 della Costituzione: non essendo, dunque,
l’Amministrazione vincolata a provvedere in senso favorevole all’istante, non
sussiste alcun contrapposto diritto soggettivo alla riassunzione in capo a
quest’ultimo.
Significativo
in tal senso, è l'utilizzo, da parte della norma, dell’espressione “può”:
l'art. 132, d.P.R. n. 3/1957 cit., lungi dal configurare in capo al dipendente una
pretesa, direttamente tutelata, alla riassunzione, qualificabile appunto come
diritto soggettivo a riprendere il servizio, prevede solo la possibilità che
ciò accada.
E
ciò in quanto, appunto, l’istanza avanzata dall'interessato viene a trovarsi
rimessa ad una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione in
relazione alla situazione di organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e
di servizio, con particolare riguardo alla effettiva sussistenza di un
interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente (Cons.
Stato, sez. III, 28 agosto 2012, n. 4626).
Proprio
perché il provvedimento di riammissione è disposto non solo nell’interesse
dell’ex dipendente, ma soprattutto nell’interesse dell'Amministrazione, la
domanda dell’interessato ben può essere respinta sulla base di una valutazione
di non utilità della riammissione stessa; a tal fine, è sufficiente che
l’Amministrazione evidenzi le circostanze ostative, purché esse non siano manifestamente
illogiche, discriminatrici o palesemente abnormi.
L’unico obbligo gravante sull’Amministrazione, dopo aver proceduto ad un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge (Corte cost., 26 gennaio 1994, n. 3), è quello di motivare adeguatamente la propria decisione eventualmente negativa, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale viene ad essere limitato alla verifica di eventuali indici di eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento di fatti ovvero della illogicità manifesta (C.G.A.R.S., 25 maggio 2020, n. 308).
Tali principi, conclude il Consiglio di Stato, hanno incontrato reiterata condivisione nella giurisprudenza amministrativa, laddove si afferma che la riammissione in servizio del personale può essere subordinata alla verifica di specifiche condizioni, sempre che queste ultime non siano manifestamente illogiche o discriminatrici o palesemente abnormi, costituendo la riammissione una facoltà ampiamente discrezionale dell’Amministrazione che ha soltanto l'obbligo di motivare adeguatamente la propria decisione eventualmente negativa, con conseguente insindacabilità di tale valutazione in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. I, 27 novembre 2009, n. 1108).
Riferimenti Normativi: