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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

17 | 05 | 2022

La sospensione della licenza di un esercizio commerciale perché abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose

Valerio de Gioia

Con sentenza del 17 maggio 2022, n. 3880, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha esaminato l’art. 100, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, nella sua versione vigente ratione temporis, antecedente alla modificazione introdotta dall’art. 12-bis, D.L. n. 14/2017, convertito in L. n. 48/2017, prevede che «Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini».

Ciò posto, tale norma attribuisce il sopra indicato potere all’autorità di pubblica sicurezza – e specificamente al questore – al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, cosicché essa persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. Ne discende che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752).

Va altresì precisato che «La finalità perseguita dall’art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire» (Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2014, n. 249).

Ciò posto, il Consiglio di Stato ha osservato che, trattandosi di una misura interinale, non occorre che la sospensione sia basata su fatti definitivamente accertanti, essendo, al contrario, sufficiente – come nel caso di specie – che sia stata riscontrata dagli organi di polizia, in due distinte occasioni, all’interno della struttura alberghiera la presenza di donne e transessuali, che esercitavano la prostituzione, oltre a cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno, con conseguente trasmissione di due denunce all’autorità giudiziaria. 

Pertanto il quadro fattuale emerso all’epoca dell’emanazione del provvedimento del questore era connotato dalle condizioni specifiche di rischio richieste come presupposti per la temporanea sospensione della licenza in questione. I fatti richiamati sono, infatti, indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata.

In tale contesto la contestata misura cautelare, espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (Cons. Stato, sez. III, 20 dicembre 2016, n. 2644).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 100, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. Leggi Pubblica Sicurezza)