Diritto penale
Delitti
16 | 05 | 2022
Mobbing e configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia: la «para-familiarità»
Riccardo Radi
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 19268, udienza 20 aprile 2022, depositata il 16 maggio 2022, ha esaminato il caso di un imprenditore di una azienda, di dimensioni notevoli, condannato in appello per maltrattamenti per una serie di reiterati comportamenti vessatori di mobbing (demansionamento, trasferimenti, licenziamenti, insulti e lesioni).
La Corte ha rilevato che nelle realtà aziendali di dimensioni notevoli con strutture complesse e articolate in più sedi e filiali, con impiego di numerose maestranze e presenza di rappresentanze sindacali dei lavoratori e di iniziative giudiziarie a tutela degli stessi, è necessario dimostrare che il rapporto di lavoro si svolga con forme e modalità di natura “para-familiare”.
In linea di diritto, la giurisprudenza di legittimità, in ordine alla applicabilità dell’articolo 572 c.p. anche in ambito lavorativo, ha precisato che è necessario – oltre al rapporto sovraordinato – che il rapporto di lavoro si svolga con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura “para-familiare”, quindi con relazioni intense e abituali, consuetudini di vita tra i soggetti interessati, soggezione di una parte con corrispondente supremazia dell’altra, fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia (Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2014, n. 24057; Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2012, n. 12517).
La giurisprudenza ha escluso, ad esempio, la configurabilità del reato di maltrattamenti in casi di relazione tra dirigente e dipendente di un’azienda di grandi dimensioni, sindaco e dipendente comunale, capo officina e meccanico, capo squadra e operaio.
Vero è che l’articolo 572 c.p. ha allargato l’ambito delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello endofamiliare in senso stretto. E però non può ritenersi idoneo il mero contesto di generico, e generale, rapporto di subordinazione/sovraordinazione.
Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro, occorre che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia, che si traduca nell’esercizio di un potere direttivo o disciplinare, tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica, del soggetto passivo, riconducibile a un rapporto di natura para-familiare (Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2011, n.).
Il presupposto della para-familiarità del rapporto di sovraordinazione si caratterizza, infatti, per la sottoposizione di una persona all’autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l’affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all’azione di chi ha ed esercita l’autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità.
Riferimenti Normativi: