Diritto civile
Obbligazioni
16 | 05 | 2022
L’identificazione dell’abusivo prenditore del titolo da parte della banca negoziatrice tra raccomandazioni della circolare ABI e normativa antiriciclaggio
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 15616 del 16 maggio 2022, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, avuto riguardo alla natura
di clausola generale dell’art. 1176, comma 2, c.c., il giudizio di diligenza
professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza,
compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto
nella predetta “norma elastica”, costituisce une vera e propria attività di
interpretazione della norma – e non meramente fattuale, limitandosi tale
profilo alla ricostruzione del fatto – dando concretezza a quella "parte
mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un
determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non
esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019).
La Suprema Corte, con sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato
che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente
tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta
d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività
aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli
organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra
privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in
generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione
dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella
circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala
l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due
documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può
essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola
prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero
ricavabili dall'ordinamento positivo.
Nella stessa prospettiva, si è posta la più recente sentenza della Suprema Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, e in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), D.L.vo 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartiene l’abusivo prenditore del titolo, che, nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l’assegno, l’art. 19, D.L.vo n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) – avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela – prevede, al comma 1, lett. a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma, che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass. n. 6349/2021).
Nel caso di specie, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d’Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre Poste Italiane ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario dell’assegno (portatore del titolo non noto all’ufficio; concomitanza dell’apertura del libretto postale con la negoziazione dell’assegno), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l’essere il portatore sconosciuto alla banca, è, infatti, esattamente la ragione per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente il problema dell’identificazione neppure si porrebbe); l’apertura di un libretto di deposito è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria).
Riferimenti Normativi: