libero accesso

Diritto penale

Delitti

16 | 05 | 2022

«Tangenti» per la prostituzione: il discrimen tra sfruttamento della prostituzione aggravato, tentata estorsione e tentata violenza privata

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 19248 del 22 marzo 2022 (dep. 16 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato i rapporti tra il reato di tentata estorsione e quello di tentata violenza privata nel caso di violenze o minacce aventi lo scopo di costringere delle prostitute al pagamento di una tangente predeterminata come condizione per la la prosecuzione dell'attività di meretricio in una determinata zona.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, integra il delitto di tentata estorsione, di cui agli artt. 56 e 629 c.p., e non quello di tentata violenza privata, di cui agli artt. 56 e 610 c.p., la condotta di colui che, con minacce, pretenda dalla vittima il versamento di una somma di denaro predeterminata, e non dipendente dal numero delle prestazioni sessuali, per consentirle di esercitare la prostituzione in un dato luogo (Cass. pen., sez. V, 19 aprile 2006, n. 32011).

Questo per la ragione che, posto che entrambe le fattispecie incriminatrici in questione (estorsione e violenza privata) tutelano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, ricorre il delitto di estorsione allorché la coartazione sia preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto.

Tale qualificazione è stata di recente ribadita, avendo la Suprema Corte riaffermato (Cass. pen., sez. II, 2 febbraio 2021, n. 8247) che integra il delitto di tentata estorsione l'uso di violenza o minaccia nei confronti di prostitute al fine di costringerle al pagamento di una somma di denaro predeterminata (sorta di tangente o pedaggio) quale condizione per la prosecuzione dell'attività di meretricio in una data zona. In questa pronuncia, la Corte ha escluso che tali condotte coercitive configurino il delitto di sfruttamento della prostituzione aggravato, di cui agli artt. 3, comma 1, n. 8), e 4, comma 1, n. 1), della L. n. 75 del 20 febbraio 1958, atteso che, in casi consimili, la condotta di (tentato) condizionamento delle vittime non ha, in realtà, alcun nesso con l'attività di prostituzione da esse svolta, essendo diretta semplicemente a estorcere una somma di denaro, e, quindi, a ottenere un ingiusto profitto, indipendentemente dal tipo di attività svolta dalla vittima, che avrebbe potuto essere la più varia (diverso essendo invece il caso in cui l'agente dovesse imporre la consegna di una percentuale o di una somma predeterminata in base al numero delle prestazioni sessuali).

Del resto, più in generale, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di delitti contro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno ricorre il delitto di estorsione e non quello, meno grave, di violenza privata (Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 1997, n. 9958).

D'altro canto, per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma solo che, residuandogli la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la sua possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 1995, n. 4308).

Il che, concludono i giudici di legittimità, è quanto si riscontra nella fattispecie in considerazione, nella quale, residuando alla vittima la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente di corrispondergli settimanalmente una somma di denaro o subire il male minacciato, la possibilità della stessa vittima di autodeterminarsi nel senso di continuare a svolgere la propria attività nel luogo prescelto risultava condizionata dal timore di subire il pregiudizio minacciato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 610 c.p.
  • Art. 629 c.p.
  • Art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75
  • Art. 4, L. 20 febbraio 1958, n. 75