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Diritto penale

Delitti

16 | 05 | 2022

Il diritto di critica politica

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 19181 del 31 gennaio 2022 (dep. 16 maggio 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del rapporto tra il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. e l’esimente dell’esercizio del diritto di critica.

In via generale, nelle competizioni politiche o nei comizi è lecito criticare, disapprovare e screditare, anche con asprezza, le azioni degli avversari, esercitando così il fondamentale diritto di critica garantito dall'art. 21 della Costituzione, ma occorre pur sempre che si rimanga nei limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche.

Nello specifico, il diritto di critica si sostanzia nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2013, n. 40930). Esso non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, tuttavia, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2017, n. 25420).

In altri termini, non può essere consentito ascrivere ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili. Per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, anche putativa, è necessario, dunque, che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2009, n. 43403). Il giudizio valutativo è, infatti, ben diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". In altri termini «la critica postula fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (ex multis, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2019, n 21145). Quando, però, si trasmoda da tali limiti e la competizione politica diventa un'occasione per aggredire la reputazione degli avversari, sussiste in pieno il delitto di diffamazione per essere stato superato il limite della continenza (Cass. pen., sez. V, 5 luglio 1974, n. 8225) dovendo esercitarsi il diritto di critica politica entro e non oltre i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche professate, rispettando la verità obiettiva di quanto affermato e non attribuendo agli avversari politici fatti e comportamenti che determinino un giudizio di disistima che non trova alcun fondamento nella realtà dei fatti.

In definitiva, il riconoscimento del diritto di critica tollera giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce, ma esso non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2013, n. 37706).

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ravvisato la valenza diffamatoria delle parole profferite dall’imputato nel corso di un comizio elettorale, avendo lo stesso qualificato  alcuni componenti della giunta municipale come membri di una "cupola amministrativa", atteso l'estremo disfavore con cui la comunità giudica le organizzazioni mafiose e la vicinanza ad esse (Cass. pen., sez. I, 16 novembre 2005, n. 44395), escludendo la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p., anche in virtù del fatto che nessuna delle persone citate dall'imputato nel suo comizio è stata mai coinvolta nei processi di mafia né in processi per tangenti o per abusi di ufficio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 21 Cost.
  • Art. 51 c.p.
  • Art. 595 c.p.