Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
16 | 05 | 2022
Amianto: responsabile l’amministrazione per il danno del lavoratore anche in assenza di norme tecniche specifiche di prevenzione
Marianna Casella
Con sentenza n. 3830 del 16 maggio 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato è intervenuta sulla responsabilità dell’amministrazione in caso di danno biologico sofferto da un dipendente in forza di una prolungata esposizione all’amianto, responsabilità che non troverebbe esonero nella mera circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento di materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277 (Cass. civ., sez. IV, 5 agosto 2013, n. 18626; Cass. civ., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 10425, Cass. civ., sez. IV, 3 agosto 2012, n. 13956). In proposito, giova in primo luogo richiamare il principio mutuato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di norme di diritto oggettivo esistenti o di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. civ., sez. IV, 15 febbraio 2019, n. 4613). Con specifico riferimento alla predicabilità e alla latitudine degli obblighi di tutela gravanti sul datore di lavoro, deve premettersi che la responsabilità dell’imprenditore (valevole anche per il datore di lavoro pubblico, n.d.r.) ex art. 2087, c.c., non è limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell’attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l’adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d’impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l’id quod plerumque accidit, a tutelare l’integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale (Cass. civ., sez. IV, 23 maggio 2003, n. 8204). L’art. 2087 c.c. costituisce, infatti, norma di chiusura del sistema infortunistico determinando l’imposizione, a carico del datore di lavoro, «anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva» del dovere «di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (Cass civ., sez. IV, 9 maggio 1998, n. 4721)» (Cass., civ., sez. IV, 23 maggio 2003, n. 8204). Tali essendo le premesse, non potrebbe sostenersi che solo a partire dal 27 marzo 1992, a seguito e per effetto dell’entrate in vigore della L. n. 257, graverebbe sul datore di lavoro uno specifico obbligo di protezione dall’amianto in quanto l’asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del ‘900 (se ne fa cenno nel R.D. 14 giugno 1909, n. 442) e lo dimostra tra l’altro il fatto che venne inserita tra le malattie professionali già con la L. 12 aprile 1943, n. 455. D’altro canto, il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, applicabile ratione temporis, all’art. 21 stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. All’interno della descritta cornice di riferimento non può che ribadirsi il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di settore secondo cui «L’art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell’ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall’accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l’apparato respiratorio. Non solo, ma l’esigenza di protezione prescinde dalla pretesa dell’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione a una sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata, ai fini di configurare un obbligo di predisposizione delle opportune misure» (Cass. civ., sez. IV, 30 marzo 2015, n. 6352). La prevedibilità dell’evento - e qui il discorso attiene anche alla causalità, sotto il profilo finalistico delle norme di prevenzione - non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute. Non è quindi necessario, ha concluso il Consiglio di Stato, ai fini della configurazione di un obbligo di protezione dall’asbesto in capo al datore di lavoro, che fossero già vigenti norme tecniche specifiche a tutela dall’amianto, la cui nocività sulla salute era comunque nota sin dall’inizio del secolo scorso e certamente negli anni 50/60. Il suddetto approdo trova conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte che fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. IV, 9 maggio 1998, n.4721; Cass. civ., sez. IV, 5 agosto 2013, n. 18626).
Riferimenti Normativi: