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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

19 | 07 | 2021

Il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita presso uno Stato membro dell’Unione europea.

Emiliano Chioffi

La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 19 luglio 2021, n. 5409, ha definito alcuni aspetti relativi al riconoscimento della qualifica professionale di docente acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea.

La questione afferisce alla applicabilità o meno del regime di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, modificata dalla Direttiva 2013/55/UE e recepita nel nostro ordinamento tramite D.L.vo 28 gennaio 2016, n. 15, ovvero del “sistema generale” secondo il quale, ai fini del riconoscimento in Italia della qualifica professionale di docente ottenuta in un altro Paese europeo, è necessaria la previa presentazione di un’istanza di riconoscimento del percorso formativo presso il Ministero dell’Istruzione – Ministero dell’Università e della Ricerca.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha da tempo precisato che, a fronte della sussistenza del titolo di studio richiesto, della laurea conseguita in Italia (ex se rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), nonché della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il diniego dell’istanza di riconoscimento presentata al MIUR (Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).

Alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario eurounitario – in specie, dagli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento – le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, devono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato, procedendo ad un raffronto tra la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e quella richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente (C.G.U.E.,16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna).

Tale obbligo si estende alla valutazione di tutti i diplomi, certificati e altri titoli, nonché dell'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (C.G.U.E., 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman;16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna).

La finalità di tale procedura di valutazione comparativa è quella di consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale (C.G.U.E., 6 ottobre 2015, causa C- 298/14, Brouillard).

Le autorità nazionali sono tenute, cioè, a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, al fine di verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi. 

Nello specifico, hanno concluso i giudici di Palazzo Spada, tale valutazione, circa l’equivalenza del diploma straniero con quello italiano, deve essere effettuata esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma consente di presumere in capo al titolare, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento (C.G.U.E., 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 45, TFUE
  • Art. 49, TFUE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva 2013/55/UE
  • D.L.vo 28 gennaio 2016, n. 15