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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

12 | 05 | 2022

DASPO: termini convalida e diritto di difesa

Riccardo Radi

La terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18886 del 23 febbraio 2022, depositata 12 maggio 2022, ha esaminato la questione relativa ai termini della convalida del Daspo da parte dell’autorità giudiziaria e il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie la Questura ha emesso il provvedimento di divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per anni cinque, ai sensi dell'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401, il detto provvedimento risulta notificato alla parte il 6 ottobre 2021 alle ore 13,20 e successivamente convalidato dal GIP in data 8 ottobre 2021 senza indicare l'orario.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui al comma 2 dell'art. 6 L. n. 401 del 1989 rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, sicché può essere imposta solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

Ai sensi del successivo terzo comma, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È necessario pertanto che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio, secondo i criteri interpretativi delle Sezioni Unite Labbia (sent. n. 44273 del 27 ottobre 2004, in motivazione).

Il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore dev'essere comunque interamente osservato per consentire delle difese compiute sia al destinatario della misura che al suo legale, i quali possono depositare plurime memorie nell'arco temporale indicato.

È pertanto affetta da violazione di legge l'ordinanza di convalida del DASPO che non abbia rispettato tale termine (tra le più recenti, Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, n. 20366).

Occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2016, n. 6440), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. 

Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2016, n. 15089), con conseguente dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401