Diritto processuale penale
Indagini preliminari
12 | 05 | 2022
DASPO: termini convalida e diritto di difesa
Riccardo Radi
La terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 18886 del 23 febbraio 2022, depositata 12 maggio 2022, ha esaminato
la questione relativa ai termini della convalida del Daspo da parte
dell’autorità giudiziaria e il pieno ed effettivo esercizio del diritto di
difesa.
Nel caso di specie la Questura ha emesso il provvedimento di
divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per anni cinque, ai
sensi dell'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401, il detto provvedimento risulta
notificato alla parte il 6 ottobre 2021 alle ore 13,20 e successivamente
convalidato dal GIP in data 8 ottobre 2021 senza indicare l'orario.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha
affermato che la misura di prevenzione di cui al comma 2 dell'art. 6 L. n. 401
del 1989 rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, sicché
può essere imposta solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi
e modi previsti dalla legge.
Ai sensi del successivo terzo comma, in casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito
all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non
li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
È necessario pertanto che il destinatario del provvedimento
impositivo della misura abbia una piena e previa conoscenza dei diritti di
difesa di cui può fruire in tale giudizio, secondo i criteri interpretativi
delle Sezioni Unite Labbia (sent. n. 44273 del 27 ottobre 2004, in
motivazione).
Il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del
questore dev'essere comunque interamente osservato per consentire delle difese
compiute sia al destinatario della misura che al suo legale, i quali possono
depositare plurime memorie nell'arco temporale indicato.
È pertanto affetta da violazione di legge l'ordinanza di
convalida del DASPO che non abbia rispettato tale termine (tra le più recenti,
Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, n. 20366).
Occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2016, n. 6440), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2016, n. 15089), con conseguente dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
Riferimenti Normativi: