Diritto penale
Delitti
13 | 05 | 2022
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa: natura giuridica e ambito applicativo
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 18986 del 17 marzo 2022 (dep. 13 maggio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcune considerazioni relative all'aggravante prevista dall'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (il cui contenuto è oggi trasfuso nell'art. 416-bis.1 c.p., in ossequio al principio della "riserva di codice", enunciato nell'art. 3-bis c.p.), la quale si articola in due differenti forme, pur logicamente connesse: l'una a carattere oggettivo, costituita dall'impiego del metodo mafioso nella commissione del singolo reato, l'altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo mafioso (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2001, n. 10).
La seconda forma in cui si declina la circostanza aggravante, ossia l'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, ha natura soggettiva - come recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte - inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 8545).
In motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito la ratio dell'aggravante, che si spiega "con il proposito di colpire tutte le aree che, attraverso le modalità della condotta, o attraverso la consapevole agevolazione, producano l'effetto del rafforzamento, se non concretamente della compagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e la tacitazione di tutte le forze sociali che dovrebbero ad essa resistere".
Per l'integrazione dell'aggravante in parola occorre "che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis c.p. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione". È necessario quindi accertare la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi - la finalità, appunto, di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso -, la cui realizzazione non è necessaria per l'integrazione dell'aggravante, sempre che sia accertata l'idoneità dell'azione ad agevolare l'associazione mafiosa.
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno chiarito che "tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione" (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 8545). In proposito le Sezioni unite hanno evidenziato che nella forma del dolo specifico o intenzionale la volontà della condotta si accompagna alla rappresentazione dell'evento, che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione, ancorché non necessariamente in forma esclusiva; tale forma di atteggiamento psicologico si distingue dal dolo diretto per la specifica direzione della condotta rispetto all'evento, che nella forma diretta si limita alla rappresentazione e non alla volizione, oltre che dell'azione, delle sue conseguenze. E rilevano che “costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica” (Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2000, n. 27). È quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma.
Infine, sotto altro profilo, la circostanza aggravante in esame, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Riferimenti Normativi: