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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

11 | 05 | 2022

Riapertura delle indagini: il confine tra diversa qualificazione giuridica e diversità strutturale del fatto

Riccardo Radi

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 18690, udienza 21 marzo 2022, depositata l’11 maggio 2022, ha esaminato la questione relativa alla necessità del decreto di riapertura delle indagini ex articolo 414 c.p.p. in caso di precedente archiviazione di notizia di reato.

Nel caso di specie, il G.i.p. aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale relativo all’ipotesi di perquisizione e ispezioni personali arbitrarie (art. 609 c.p.) per totale infondatezza della notizia di reato.

Successivamente, era stata esercitata l'azione penale nei confronti dei medesimi soggetti relativamente al reato di arresto illegale (articolo 606 c.p.), senza che fosse stato emesso il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini.

Secondo la Suprema Corte la richiesta di archiviazione del P.M. non ha avuto riguardo alla notitia criminis nella sua interezza, ma solamente a una parte di essa e, per questo, ha escluso ogni interferenza tra le due iscrizioni, dal momento che i fatti per cui vi è stata archiviazione e quello successivamente oggetto di azione penale sono differenti.

È vero che, secondo la lezione nomofilattica delle Sezioni Unite, “la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Cass. pen., sez. un., 24 giugno 2010, n. 33885).

E, per quanto precisato dalla giurisprudenza successiva, la preclusione alla riapertura delle indagini in mancanza del decreto autorizzativo del G.i.p. sussiste solo con riferimento allo "stesso fatto" oggettivamente e soggettivamente considerato, sicché se il fatto, pur identico, si colloca nell'ambito di nuove indagini legittimamente disposte con riferimento ad altre ipotesi di reato, non può dirsi ricorrere alcun impedimento all'esercizio dell'azione penale anche con riferimento al reato oggetto di precedente provvedimento di archiviazione (Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2012, n. 16358).

Tuttavia, nel caso di specie, non si apprezza neppure una diversa qualificazione giuridica del fatto, successivamente limitato a quello sub art. 606 c.p., giacché il nuovo procedimento non ha ad oggetto neppure lo stesso fatto.

In definitiva, conclude la Suprema Corte, quando la richiesta di archiviazione del P.M. non abbia investito la notizia di reato nella sua interezza ma abbia riguardato solo una parte di essa e segnatamente una parte delle prospettate qualificazioni giuridiche in relazione alle quali si sia proceduto alla iscrizione non sussiste la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ex art. 414 cod. c.p., per il reato che non aveva formato oggetto della predetta richiesta di archiviazione e per il quale lo stesso P.M. aveva, invece, ritenuto di esercitare l'azione penale (Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2014, n. 14319).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 606 c.p.
  • Art. 609 c.p.
  • Art. 414 c.p.p.