Diritto penale
Delitti
12 | 05 | 2022
Omicidio stradale: il sorpasso «malagevole e pericoloso»
Alessio Tranfa
Con sentenza n. 18738 dell’11 novembre 2021 (dep. 12 maggio 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, occupandosi di un caso di omicidio stradale, ha chiarito i requisiti necessari affinché una manovra di sorpasso possa dirsi correttamente eseguita.
Secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato e della minore stabilità del veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista (Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 23079).
Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni dì marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada.
Perché la manovra di sorpasso possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere abbia a disposizione, fra l'altro, visibilità idonea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla prima delle surriferite condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e cioè in modo che il conducente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale compimento della manovra.
A tale proposito, la Corte ha affermato che lo spazio libero sufficiente, previsto dall'art. 148, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e pericoloso (Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 1987, n. 23079).
Pertanto, ogni qualvolta il conducente riscontri una situazione di potenziale pericolo quale conseguenza della operazione di sorpasso, deve desistere dal portarlo a compimento.
Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza nessun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2018, n. 31009, in fattispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art. 148, comma 3, C.d.S. che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato).
Riferimenti Normativi: