Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
12 | 05 | 2022
La domanda per il pagamento del compenso per il patrocinio in materia penale non è sottoposta al rito sommario speciale ex art. 14, D.L.vo n. 150/2011 ma al rito ordinario di cognizione
Alessio Tranfa
Con ordinanza n. 15220 del 12 maggio 2022, la sesta sezione
civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha affrontato la
questione se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento
di compensi del difensore in materia penale, dovendo essere sottoposto al rito
sommario speciale, implichi che l’opposizione venga proposta con ricorso da
depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.
Il testo originario dell’art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794
disponeva che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei
confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui
all'art. 633 e seguenti c.p.c., proporre ricorso al capo dell'ufficio
giudiziario adito per il processo".
La legge era (ed è tuttora) volta esplicitamente a
disciplinare la liquidazione degli “onorari di avvocato e di Procuratore per
prestazioni giudiziali in materia civile”. Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito
dall'art. 34, n. 16, lett. a), D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, sotto la
stessa rubrica, dispone ora che: "per la liquidazione delle spese, degli
onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la
decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il
procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14
d.lgs. 150/2011”.
Le controversie previste dall'art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Come precisato dalle Sezioni unite, il confronto tra il precedente e l’attuale testo dell’art. 28 evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini: “si tratta – secondo un'esegesi consolidata – di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (Cass. civ., sez. un., 4485/2018).
A tale insegnamento – ribadito da Cass. 6817/2021 e cui è conforme anche Cass. 19025/2016 – la Suprema Corte ha dato continuità concludendo nel senso che la domanda per il pagamento del compenso per il patrocinio in materia penale non è sottoposta al rito sommario speciale ex art. 14, D.L.vo n. 150/2011, ma al rito ordinario di cognizione, per cui l’opposizione deve esser proposta con citazione (e non con ricorso), da notificare nel rispetto del termine ex art. 641 c.p.c..
Riferimenti Normativi: