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Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

12 | 05 | 2022

La domanda per il pagamento del compenso per il patrocinio in materia penale non è sottoposta al rito sommario speciale ex art. 14, D.L.vo n. 150/2011 ma al rito ordinario di cognizione

Alessio Tranfa

Con ordinanza n. 15220 del 12 maggio 2022, la sesta sezione civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha affrontato la questione se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi del difensore in materia penale, dovendo essere sottoposto al rito sommario speciale, implichi che l’opposizione venga proposta con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

Il testo originario dell’art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794 disponeva che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo".

La legge era (ed è tuttora) volta esplicitamente a disciplinare la liquidazione degli “onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”. Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lett. a), D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, sotto la stessa rubrica, dispone ora che: "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011”.

Le controversie previste dall'art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Come precisato dalle Sezioni unite, il confronto tra il precedente e l’attuale testo dell’art. 28 evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini: “si tratta – secondo un'esegesi consolidata – di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (Cass. civ., sez. un., 4485/2018). 

A tale insegnamento – ribadito da Cass. 6817/2021 e cui è conforme anche Cass. 19025/2016 – la Suprema Corte ha dato continuità concludendo nel senso che la domanda per il pagamento del compenso per il patrocinio in materia penale non è sottoposta al rito sommario speciale ex art. 14, D.L.vo n. 150/2011, ma al rito ordinario di cognizione, per cui l’opposizione deve esser proposta con citazione (e non con ricorso), da notificare nel rispetto del termine ex art. 641 c.p.c..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 633 c.p.c.
  • Art. 641 c.p.c.
  • Art. 645 c.p.c.
  • Art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794
  • Art. 14, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150
  • Art. 34, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150