Diritto penale
Reati in generale
12 | 05 | 2022
Le Sezioni Unite sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato continuato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 18891 del 27 gennaio 2022 (dep. 12 maggio 2022), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno enunciato i seguenti principi di diritto: «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale»; «in presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis c.p., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».
La nozione di abitualità si riferisce ad una qualità che progressivamente si delinea e consolida nel tempo in conseguenza della realizzazione di plurime condotte omogenee, ma che non si esaurisce nella manifestazione esterna del solo dato obbiettivo di quella ripetizione. L'acquisizione individuale di una consuetudine costituisce il risultato di un costume comportamentale, ossia di un'abitudine intesa, secondo il senso comune del vocabolo, come «disposizione acquisita con il costante e periodico ripetersi di determinati atti», e non può essere pertanto sovrapposta ad una situazione connotata dalla mera reiterazione di azioni.
Un ulteriore dato significativo emerge, a contrario, dal contenuto della relazione illustrativa del D.L.vo n. 28 del 16 marzo 2015, ove si pone in rilievo come «la presenza di un 'precedente' giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti». Il legislatore, dunque, non presuppone affatto che il reo sia un autore primario od occasionale.
V'è inoltre da considerare, come osservato dalla dottrina, che la stessa disposizione di cui all'art. 131-bis, comma 3, cit. non avrebbe alcuna ragion d'essere se ad ostacolarne l'operatività fosse sufficiente opporgli un solo precedente. Il rilievo assegnato alle diverse tipologie di comportamento giustifica, di contro, la diversa interpretazione secondo cui la disposizione in esame costituisce il risultato di una complessa opera di selezione normativa dell'area di incidenza della non punibilità, sicché non ogni ripetizione del comportamento criminoso preclude il beneficio, rilevando solo quelle reiterazioni di comportamenti che esprimono una particolare inclinazione a delinquere dell'agente, idonea ad evidenziarne un verosimile rischio di persistenza o di ricaduta nel reato. Non sono fondate, quindi, le argomentazioni volte a ritenere di per sé preclusa la concreta operatività del nuovo istituto in presenza di qualsivoglia reiterazione di comportamenti penalmente rilevanti.
La radice semantica del lemma "abitualità", come rilevato dalla dottrina, è rinvenibile nel suo collegamento all'habitus, quale nozione esplicativa di una costante ripetizione di comportamenti, a sua volta identificativa di una qualità ulteriore rispetto al dato oggettivo della loro aggregazione numerica. L'istituto della continuazione non può essere considerato come sinonimo della nozione di "abitualità", né appare coincidente o necessariamente sovrapponibile all'ipotesi in cui l'autore abbia commesso "più reati della stessa indole". L’identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81 c.p., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali.
Riferimenti Normativi: