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Diritto processuale penale

Giudizio

11 | 05 | 2022

Processo cartolare in appello: omessa trasmissione alla difesa conclusioni P.G, nullità di ordine generale a regime intermedio

Riccardo Radi

La quinta sezione penale della corte di Cassazione, con la sentenza n. 18700 del 29 marzo 2022, depositata l’11 maggio 2022, ha stabilito che la violazione dell'art. 23, comma 2, D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 sul processo cartolare in appello, omessa trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale alla difesa dell’imputato determina la nullità del giudizio di merito.

Quanto alla disciplina emergenziale applicabile ratione temporis – come accuratamente ricostruito da Cass. pen., sez. V, 28 aprile 2021, n. 20885 – il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 ha introdotto, all'art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma "cartolare" del giudizio penale di appello.

La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato. La L. n. 176 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, in buona sostanza, la disciplina dell'art. 23, D.L. n. 149 del 2020.

In particolare, il comma 2 dell'art. 23-bis, D.L. n. 137 del 2020 stabilisce quanto segue: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto».

Ebbene, la verifica effettuata dal Collegio all'interno dell'incarto processuale, possibile in ragione della natura processuale della censura, ha posto in luce che effettivamente la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano non era stata comunicata alla difesa dell'imputato che, a sua volta, non aveva presentato le proprie conclusioni. 

Tale anomalia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che è stata tempestivamente eccepita nel primo momento utile allo scopo, vale a dire nel ricorso per cassazione – essendosi svolto il processo di appello solo in forma cartolare – e comunque entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p. (in termini anche Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 7069 che ha escluso la valenza sanante della mancata deduzione dell'anomalia nelle conclusioni scritte della difesa).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 180 c.p.p.
  • Art. 23-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
  • Art. 23, D.L. 9 novembre 2020, n. 149