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Diritto penale

Reati in generale

09 | 05 | 2022

Evasione e tenuità del fatto

Riccardo Radi

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18332 del 29 marzo 2022, depositata il 9 maggio 2022, ha ribadito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è applicabile anche per il reato di evasione.

I Supremi Giudici hanno respinto il ricorso del Procuratore Generale, evidenziando che il Tribunale ha operato una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, che risulta immune da rilievi di legittimità.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, c.p. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rileva (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681; Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 2018, n. 5107).

Tali principi sono stati declinati anche con riferimento al reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 2020, n. 21514).

Non è sufficiente rilevare "una condotta che ha violato gli obblighi particolarmente fiduciari che assistono la misura cautelare degli arresti domiciliari", senza null'altro aggiungere: si tratta di una motivazione assolutamente carente perché è stata omessa ogni valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, essendovi solo un riferimento ad una pretesa natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari implicita in ogni evasione dagli arresti domiciliari, con un argomento fallace che si traduce nella negazione del beneficio sulla base della sola astratta valutazione del titolo di reato contestato.

La valutazione deve, invece, essere fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, atteso che la recidiva di per sé non è ostativa (Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2017, Sciammacca), e non è stata neppure apprezzata dalla Corte territoriale come motivo per escludere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art.131-bis c.p..

Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertanto, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

L'esiguità del disvalore è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente. 

Nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato, ritenendole rilevanti e decisive, la episodicità e le circostanze della condotta, che militavano per una scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 131-bis c.p.
  • Art. 133 c.p.
  • Art. 385 c.p.