Diritto penale
Reati in generale
09 | 05 | 2022
Evasione e tenuità del fatto
Riccardo Radi
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 18332 del 29 marzo 2022, depositata il 9 maggio 2022, ha ribadito
che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis
c.p.), è applicabile anche per il reato di evasione.
I Supremi Giudici hanno respinto il ricorso del Procuratore
Generale, evidenziando che il Tribunale ha operato una valutazione congiunta
degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non
punibilità, che risulta immune da rilievi di legittimità.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito,
nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità
del fatto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa
richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento,
frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della
fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i
criteri previsti dall'art. 133, comma 1, c.p. — modalità della condotta, grado
di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e,
specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rileva (Cass. pen., sez.
un., 25 febbraio 2016, n. 13681; Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 2018, n.
5107).
Tali principi sono stati declinati anche con riferimento al
reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta
valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Cass. pen., sez.
VI, 2 luglio 2020, n. 21514).
Non è sufficiente rilevare "una condotta che ha violato gli obblighi particolarmente fiduciari che assistono la misura cautelare degli arresti domiciliari", senza null'altro aggiungere: si tratta di una motivazione assolutamente carente perché è stata omessa ogni valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, essendovi solo un riferimento ad una pretesa natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari implicita in ogni evasione dagli arresti domiciliari, con un argomento fallace che si traduce nella negazione del beneficio sulla base della sola astratta valutazione del titolo di reato contestato.
La valutazione deve, invece, essere fatta in concreto,
tenendo conto di tutti gli indici di legge, atteso che la recidiva di per sé
non è ostativa (Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2017, Sciammacca), e non è stata
neppure apprezzata dalla Corte territoriale come motivo per escludere la causa
di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art.131-bis
c.p..
Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertanto, una
equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e
non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico
protetto.
L'esiguità del disvalore è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente.
Nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato, ritenendole rilevanti e decisive, la episodicità e le circostanze della condotta, che militavano per una scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo.
Riferimenti Normativi: