Diritto penale
Delitti
11 | 05 | 2022
Associazione per delinquere: ai fini del «numero minimo» di associati non rileva che alcuni di essi siano rimasti ignoti o deceduti
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 18519 dell’8 febbraio 2022 (dep. 11 maggio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di reati associativi, ha affermato il principio secondo cui il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di tutti i sodali è irrilevante ai fini dell'accertamento del reato associativo di cui all'art. 416 c.p.
In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone. Dunque, risulta integrato il reato associativo anche nel caso in cui sia accertata la partecipazione di soggetti rimasti ignoti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a giudizio (Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2019, n. 19212).
Sotto altro profilo, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che ai fini dell'accertamento del reato associativo non sussiste alcun onere di specifica contestazione dei reati scopo, oggetto del programma criminoso, i quali, stante la piena autonomia del reato associativo rispetto a essi, possono anche non sussistere in concreto, non essendo necessario il loro perfezionamento ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p.
Invero, in tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione. Ciò in quanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo e per la configurazione di quest'ultimo, non è necessario il perfezionamento di reati-scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione (Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2014, n. 8092).
Infine, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma illecito, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (ex multis, Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2018, n. 1964).
Riferimenti Normativi: