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Diritto penale

Reati in generale

19 | 07 | 2021

Il dolo eventuale è compatibile con la circostanza aggravante della premeditazione

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 27851 dell’8 gennaio 2021 (dep. 19 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la compatibilità tra la premeditazione – circostanza aggravante prevista dagli artt. 576 e 577 c.p. con riferimento al delitto di omicidio ex art. 575 c.p. –,  e il dolo eventuale.

Quest’ultimo elemento soggettivo ricorre quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo (Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2015, n. 18220).

Rappresentano, invece, elementi costitutivi della premeditazione: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). La suddetta circostanza aggravante va esclusa solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Cass. pen., sez. V, 3 giugno 2015, n. 42576).

La premeditazione può̀ essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità̀ del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non occorre, invece, stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2018, n. 3542); spetta al giudice di merito cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato (Cass. pen., sez. V, 11 marzo 2014, n. 26406).

In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto – intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente – non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione che, come detto, postula il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2015, n. 5147).

Nel caso di specie, l’imputata si era, al contrario, munita di un'arma, seppure nell'ottica di un suo utilizzo meramente ipotetico, aveva verificato che le luci fossero accese così da essere certa che la vittima fosse nell'appartamento e, infine, ha ammesso di aver programmato sin dalla mattina l’esecuzione del suo intento criminoso. 

La Suprema Corte, ritenendo, alla luce delle modalità del fatto, delle circostanze di luogo e di tempo e del movente, che il proposito omicida fosse già radicato al momento della commissione del reato, pur ravvisando l’elemento soggettivo del dolo eventuale, l’ha ritenuto non incompatibile con la circostanza aggravante della premeditazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 43 c.p.
  • Art. 575 c.p.
  • Art. 576 c.p.
  • Art. 577 c.p.