Diritto penale
Reati in generale
19 | 07 | 2021
Il dolo eventuale è compatibile con la circostanza aggravante della premeditazione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27851 dell’8 gennaio 2021 (dep. 19 luglio 2021), la
prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la compatibilità
tra la premeditazione – circostanza aggravante prevista dagli artt. 576 e 577 c.p.
con riferimento al delitto di omicidio ex art. 575 c.p. –, e il dolo eventuale.
Quest’ultimo elemento soggettivo ricorre quando l'agente si
sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e
si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo
collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria
azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa
concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta
illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento
medesimo (Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2015, n. 18220).
Rappresentano, invece, elementi costitutivi della
premeditazione: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del
proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata
riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e
la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità
nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura
ideologica). La suddetta circostanza aggravante va esclusa solo quando
l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante,
tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del
tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Cass. pen., sez. V, 3
giugno 2015, n. 42576).
La premeditazione può̀ essere dimostrata anche con il ricorso
alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità̀ del
fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con
ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non occorre, invece,
stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito
criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che
gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che,
globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza
processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura
ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Cass. pen., sez. V, 17
dicembre 2018, n. 3542); spetta al giudice di merito cogliere e apprezzare
tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti
requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel
caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di
iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata
attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato (Cass.
pen., sez. V, 11 marzo 2014, n. 26406).
In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto – intesa
come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a
questa ultima immediatamente precedente – non è sufficiente ad integrare l'aggravante
della premeditazione che, come detto, postula il radicamento e la persistenza
costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo, del proposito
omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità
per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione
delle modalità esecutive (Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2015, n. 5147).
Nel caso di specie, l’imputata si era, al contrario, munita di un'arma, seppure nell'ottica di un suo utilizzo meramente ipotetico, aveva verificato che le luci fossero accese così da essere certa che la vittima fosse nell'appartamento e, infine, ha ammesso di aver programmato sin dalla mattina l’esecuzione del suo intento criminoso.
La Suprema Corte, ritenendo, alla luce delle modalità del fatto, delle circostanze di luogo e di tempo e del movente, che il proposito omicida fosse già radicato al momento della commissione del reato, pur ravvisando l’elemento soggettivo del dolo eventuale, l’ha ritenuto non incompatibile con la circostanza aggravante della premeditazione.
Riferimenti Normativi: