Diritto penale
Contravvenzioni
09 | 05 | 2022
Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità non è configurabile nel caso di inottemperanza alla convocazione in caserma per procedere alla notificazione di atti giudiziari
Riccardo Radi
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 18362 del 17 marzo 2022, depositata il 9 maggio 2022, ha esaminato la
questione relativa alla configurabilità del reato previsto dall’art. 650 c.p.
nel caso di inottemperanza alla convocazione in caserma per procedere alla
notificazione di atti giudiziari.
La cassazione si è soffermata sulla definizione di
provvedimento legalmente dato dall'Autorità che deve essere inteso come
qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico
diretto a perseguire dei pubblici interessi, idoneo a incidere direttamente
sulla sfera soggettiva di un soggetto.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 650 c.p.
è necessario che l'inosservanza riguardi a) un ordine specifico impartito ad un
soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere
necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero
si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine
pubblico o di igiene o di giustizia; b) un provvedimento adottato in relazione
a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che
comporti una specifica ed autonoma sanzione (Cass. pen., sez. I, 25 marzo 1999,
n. 3755, Di Giovanni).
Ciò premesso, non integra gli estremi del reato in esame, la convocazione la cui esigenza da assolvere afferiva alla sola notificazione di atti, come è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, essa non poteva di per sé legittimare la convocazione per ragioni tutelate dalla fattispecie incriminatrice qui in rilievo.
È stato, infatti, affermato che "non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., l'inottemperanza all'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari" (Cass. pen., sez. I, 18 luglio 2013, n. 41445), ovvero l'inottemperanza a presentarsi presso un 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale ufficio di polizia per la notifica del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (cfr. Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2012, n. 48310) o, anche, l'inottemperanza a una convocazione della polizia, finalizzata a rendere più agevole la notifica di un provvedimento (cfr. Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2012, n. 14811).
Riferimenti Normativi: