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Diritto processuale penale

Esecuzione

19 | 07 | 2021

La sostituzione della pena detentiva breve in pena pecuniaria è possibile anche se il reo versa in condizioni economiche disagiate

Giacomo Zurlo

La quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 27889 del 9 aprile 2021 (dep. 19 luglio 2021), ha ribadito il principio secondo cui la scelta del giudice di sostituire la pena detentiva breve con la corrispondente pena pecuniaria non può trovare un limite nelle condizioni economiche disagiate del condannato.

È ormai dominante in giurisprudenza l’orientamento secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate: la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689 (“modifiche al sistema penale”), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non anche alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Cass. pen., sez. un., 22 aprile 2010, n. 24476; Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2014, n. 36639; Cass. pen,, sez. III, 8 marzo 2016, n. 17103).

Vero è che, al tempo stesso, il menzionato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello, per l’appunto, delle sue condizioni economiche. 

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha reputato manifestamente infondata la doglianza volta a censurare la mancata considerazione da parte della corte territoriale delle condizioni socio-economiche del reo: secondo il ricorrente, la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria era avvenuta senza avere preso in considerazione la sua condizione socio-economica, dunque senza avere individuato la pena alternativa più adatta, posto che, tenuto conto delle non buone condizioni economiche, emerse nel corso del dibattimento, a suo dire la misura sanzionatoria prescelta (pena pecuniaria), per la sua entità, risultava più gravosa rispetto ad altre misure alternative, quali la semidetenzione o la libertà controllata.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 131 c.p.
  • Art. 54, L. 24 novembre 1981, n. 689
  • Art. 57, L. 24 novembre 1981, n. 689
  • Art. 58, L. 24 novembre 1981, n. 689