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Diritto amministrativo

Contabilità di Stato

27 | 05 | 2021

Il risarcimento del danno erariale: giurisdizione e atti interruttivi della prescrizione

Flaminia Giuseppone

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza pronunciata all’udienza del 27 maggio 2021, n. 211, ha posto dei punti fermi in merito a varie questioni concernenti il giudizio innanzi alla Magistratura contabile.

Gli appellanti, condannati in primo grado al risarcimento del danno erariale per il conferimento di alcuni incarichi in favore di terzi e/o di propri familiari, lamentavano l’erroneità della pronuncia emessa dai giudici di prime cure, deducendo una serie di errores in procedendo et in iudicando.

Tra questi, spicca il dubbio sulla sussistenza della giurisdizione in capo alla Corte dei conti in materia che – chiarisce il Giudice dell’appello – non appare giustificato, inquadrandosi pacificamente l’illecito in esame nello schema tipico del danno erariale ad amministrazione pubblica di appartenenza, tanto sotto il profilo della natura dell’ente danneggiato, quanto sotto il profilo del rapporto di servizio.

Le medesime considerazioni vengono estese anche all’altra “amministrazione” danneggiata, un ente consortile a prevalente partecipazione pubblica, costituito per specifiche finalità di ricerca, e perciò rientrante nel complessivo sistema universitario italiano (Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2020, n. n. 7645).

Non convince la Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello neanche l’asserita intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, per la quale essendo la giurisprudenza contabile ormai orientata nel senso che, in caso di doloso occultamento del danno (ovverosia in casi della medesima natura di quello di specie), il momento in cui “si cristallizza l’esatta dimensione fenomenica dell’illecito” è riconducibile all’esercizio formale dell’azione penale, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio (Corte conti, sez. I App. n. 68/2020).

La pronuncia in esame prende posizione anche sulla valenza interruttiva delle costituzioni in mora promosse dalla Procura contabile (artt. 1219 e 2943 c.c.), qualificandole come perfettamente legittime e costituzionalmente compatibili anche in un momento anteriore rispetto all’entrata in vigore dell’art. 66, D.L.vo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile)

Dopo aver chiarito l’innegabile sussistenza dell’elemento psicologico del dolo in capo a tutti gli appellanti (non smentita nemmeno dalla pronuncia, in sede penale, della sentenza di proscioglimento, giustificata esclusivamente dall’intervenuta prescrizione dei reati agli stessi contestati), e rigettata anche la doglianza inerente alla concessione del potere riduttivo, è stato respinto l’appello incidentale proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti avverso il capo della sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria in merito al danno all’immagine subito dalle amministrazioni coinvolte. In disparte la qualità della ricostruzione presentata dal p.m. contabile, che sosteneva la sussistenza dei presupposti per poter proporre domanda di risarcimento del danno all’immagine cagionato ad una P.A. anche in presenza di una sentenza di proscioglimento intervenuta in sede penale, la Sezione ha aderito ad un diverso e recente orientamento (Corte conti, sez. II App. n. 98/2020) valorizzando il tenore letterale dell’art. 51, comma 7, D.L.vo 26 agosto 2016, n. 174, “che esige tuttora, a tal fine, la sussistenza di una sentenza di condanna (o perlomeno equiparabile ad essa, come quella di patteggiamento), passata in giudicato”, scelta ritenuta, peraltro, “non manifestamente illegittima costituzionalmente”.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1219 c.c.
  • Art. 2943 c.c.
  • Art. 51, D.L.vo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile)
  • Art. 66, D.L.vo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile)