Diritto amministrativo
Contabilità di Stato
27 | 05 | 2021
Il risarcimento del danno erariale: giurisdizione e atti interruttivi della prescrizione
Flaminia Giuseppone
La Corte dei conti, Sezione Prima
Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza pronunciata all’udienza del 27
maggio 2021, n. 211, ha posto dei punti fermi in merito a varie questioni
concernenti il giudizio innanzi alla Magistratura contabile.
Gli appellanti, condannati in primo
grado al risarcimento del danno erariale per il conferimento di alcuni
incarichi in favore di terzi e/o di propri familiari, lamentavano l’erroneità
della pronuncia emessa dai giudici di prime cure, deducendo una serie di errores
in procedendo et in iudicando.
Tra questi, spicca il dubbio sulla
sussistenza della giurisdizione in capo alla Corte dei conti in materia che – chiarisce
il Giudice dell’appello – non appare giustificato, inquadrandosi pacificamente
l’illecito in esame nello schema tipico del danno erariale ad amministrazione
pubblica di appartenenza, tanto sotto il profilo della natura dell’ente
danneggiato, quanto sotto il profilo del rapporto di servizio.
Le medesime considerazioni vengono
estese anche all’altra “amministrazione” danneggiata, un ente consortile a
prevalente partecipazione pubblica, costituito per specifiche finalità di
ricerca, e perciò rientrante nel complessivo sistema universitario italiano (Cass.
civ., sez. un., 20 marzo 2020, n. n. 7645).
Non convince la Prima Sezione
Giurisdizionale Centrale d’Appello neanche l’asserita intervenuta prescrizione dell’azione
risarcitoria, per la quale essendo la giurisprudenza contabile ormai orientata nel
senso che, in caso di doloso occultamento del danno (ovverosia in casi della
medesima natura di quello di specie), il momento in cui “si cristallizza
l’esatta dimensione fenomenica dell’illecito” è riconducibile all’esercizio
formale dell’azione penale, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio (Corte
conti, sez. I App. n. 68/2020).
La pronuncia in esame prende
posizione anche sulla valenza interruttiva delle costituzioni in mora promosse
dalla Procura contabile (artt. 1219 e 2943 c.c.), qualificandole come
perfettamente legittime e costituzionalmente compatibili anche in un momento
anteriore rispetto all’entrata in vigore dell’art. 66, D.L.vo 26 agosto 2016,
n. 174 (codice di giustizia contabile)
Dopo aver chiarito l’innegabile sussistenza dell’elemento psicologico del dolo in capo a tutti gli appellanti (non smentita nemmeno dalla pronuncia, in sede penale, della sentenza di proscioglimento, giustificata esclusivamente dall’intervenuta prescrizione dei reati agli stessi contestati), e rigettata anche la doglianza inerente alla concessione del potere riduttivo, è stato respinto l’appello incidentale proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti avverso il capo della sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria in merito al danno all’immagine subito dalle amministrazioni coinvolte. In disparte la qualità della ricostruzione presentata dal p.m. contabile, che sosteneva la sussistenza dei presupposti per poter proporre domanda di risarcimento del danno all’immagine cagionato ad una P.A. anche in presenza di una sentenza di proscioglimento intervenuta in sede penale, la Sezione ha aderito ad un diverso e recente orientamento (Corte conti, sez. II App. n. 98/2020) valorizzando il tenore letterale dell’art. 51, comma 7, D.L.vo 26 agosto 2016, n. 174, “che esige tuttora, a tal fine, la sussistenza di una sentenza di condanna (o perlomeno equiparabile ad essa, come quella di patteggiamento), passata in giudicato”, scelta ritenuta, peraltro, “non manifestamente illegittima costituzionalmente”.
Riferimenti Normativi: