Diritto penale
Delitti
10 | 05 | 2022
La Consulta sulla comunicazione antimafia nel caso di condanna per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in forma non associativa
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 118 del 10 maggio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) «come richiamato dal secondo comma dell’art. 84» del medesimo D.L.vo n. 159 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione.
In particolare, la disposizione era censurata nella parte in cui, rinviando al catalogo di reati previsto dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si riferisce al reato di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. «anche nella sua forma non associativa».
Quanto alla questione sollevata in riferimento all’art. 38 Cost, osserva la Consulta, l’ordinanza di rimessione risulta eccessivamente concisa e, quindi, oscura, evocando un effetto della disposizione censurata sul sistema di sicurezza sociale di cui all’art. 38 della Costituzione, che comporterebbe l’inibizione, nei rapporti tra i privati stessi, di qualsivoglia attività soggetta ad autorizzazione, licenza, concessione e iscrizione ad albi. All’evidenza, la censura non è sorretta da alcuna argomentazione che consenta di apprezzarne la pertinenza nella fattispecie.
Anche le censure relative all’asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost. – richiamati congiuntamente, senza alcuna distinzione – risultano prive di adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza.
Quanto alle censure incentrate sulla violazione dell’art. 3 Cost., sa un primo punto di vista, l’ordinanza di rimessione chiede alla Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 67, comma 8, del D.L.vo. n. 159 del 2011, nella parte in cui ricomprende il reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. pure nella sua forma non associativa, anche quando, dunque, lo stesso delitto non concorra con il reato di associazione per delinquere. In tal caso, la strategia d’attacco alla disposizione censurata ha l’obiettivo di rimuovere dal novero dei reati richiamati da tale disposizione – ricompresi nell’elenco recato dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. – quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto realizzato in forma non associativa. Si tratterebbe, perciò, di una sentenza di accoglimento parziale, che inibirebbe, quanto al reato citato (in quanto commesso in forma non associativa), l’operatività del richiamo all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. operato dalla disposizione direttamente censurata.
Da un secondo punto di vista, tuttavia, la stessa ordinanza di rimessione propone anche, sulla base di una ben diversa argomentazione, di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 67, comma 8, del D.L.vo. n. 159 del 2011 nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., debba essere valutata in concreto la sussistenza di elementi di connessione con il fenomeno associativo criminale.
In modo sensibilmente diverso da quanto accadrebbe secondo la prima prospettiva, l’art. 67, comma 8, del D.L.vo n. 159 del 2011 dovrebbe dunque essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, in caso di condanna per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, una valutazione in concreto circa l’effettiva connessione dei condannati con fenomeni criminali associativi.
L’ordinanza, conclude la Consulta, mantiene irrisolte e compresenti le due descritte, ben diverse, prospettive argomentative e il compito di scegliere tra di esse non può ricadere sulla Corte stessa. Ne risulta, inevitabilmente, l’inammissibilità anche di questo gruppo di censure, per contraddittorietà e ambiguità della motivazione.
Riferimenti Normativi: