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Diritto penale

Delitti

19 | 07 | 2021

Gli indizi di intraneità al sodalizio criminale nell’associazione di tipo mafioso

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 27962 del 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di partecipazione alla associazione di tipo mafioso.

L’art. 416-bis c.p. punisce con la reclusione da tre a sei anni chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, intendendosi per tale l’associazione i cui partecipi si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Come ricordato da un recentissimo intervento delle Sezioni Unite, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione: tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (v. informazione provvisoria n. 7/2021 del 27 maggio 2021).

Sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, in particolare, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali – sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso –, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque ritenersi "partecipe" chi, in quanto inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è, ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa; a tale concetto si assegna il significato, non tanto di conseguimento di uno status, ossia di una condizione personale, quanto di attribuzione di un ruolo funzionale con assegnazione di compiti e la messa a disposizione della propria persona per le attività ed il perseguimento degli scopi dell'associazione (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748).

Per la ricostruzione in punto di fatto della partecipazione rilevano una serie di indicatori fattuali dai quali, grazie alle regole di esperienza elaborate dalla giurisprudenza sulla scorta delle conoscenze acquisite sulle dinamiche operative dei fenomeni di criminalità di stampo mafioso, si inferisce la condotta partecipativa, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-fine, indicatori dai quali dedurre la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

Al contrario, assume la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. 

Dunque, conclude la Suprema Corte, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 110 c.p.
  • Art. 416-bis c.p.