Diritto penale
Delitti
19 | 07 | 2021
Gli indizi di intraneità al sodalizio criminale nell’associazione di tipo mafioso
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27962 del 10 giugno 2021 (dep. 19 luglio
2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni
principi fondamentali in tema di partecipazione alla associazione di tipo mafioso.
L’art. 416-bis c.p. punisce con la reclusione da tre a sei
anni chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone,
intendendosi per tale l’associazione i cui partecipi si avvalgono della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento
e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto
o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
Come ricordato da un recentissimo intervento delle Sezioni
Unite, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si
sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa
della associazione: tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le
caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a
disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini
criminosi (v. informazione provvisoria n. 7/2021 del 27 maggio 2021).
Sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, in
particolare, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali – sulla base di
attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della
criminalità di stampo mafioso –, possa logicamente inferirsi il nucleo
essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del
soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque ritenersi "partecipe"
chi, in quanto inserito stabilmente e organicamente nella struttura
organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è, ma fa parte della (meglio
ancora: prende parte alla) stessa; a tale concetto si assegna il significato,
non tanto di conseguimento di uno status, ossia di una condizione personale,
quanto di attribuzione di un ruolo funzionale con assegnazione di compiti e la
messa a disposizione della propria persona per le attività ed il perseguimento
degli scopi dell'associazione (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748).
Per la ricostruzione in punto di fatto della partecipazione
rilevano una serie di indicatori fattuali dai quali, grazie alle regole di
esperienza elaborate dalla giurisprudenza sulla scorta delle conoscenze
acquisite sulle dinamiche operative dei fenomeni di criminalità di stampo
mafioso, si inferisce la condotta partecipativa, come, ad esempio, i
comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova,
l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la
commissione di delitti-fine, indicatori dai quali dedurre la sicura
dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e
sempre utilizzabile, messa a disposizione della persona per ogni attività del
sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo
temporale considerato dall'imputazione.
Al contrario, assume la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Dunque, conclude la Suprema Corte, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali.
Riferimenti Normativi: