Diritto processuale penale
Impugnazione
09 | 05 | 2022
Ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 111 del 9 maggio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4 c.p.p. per violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
L’interpretazione giurisprudenziale dall’art. 568, comma 4, c.p.p., sul profilo dell’interesse richiesto quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, consolidata come diritto vivente ed oggetto della invocata verifica di compatibilità con i precetti costituzionali, va rinvenuta nella motivazione della richiamata sentenza delle Sezioni unite penali n. 28954 del 9 giugno 2017.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che solo un interesse concreto dell’imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l’annullamento del provvedimento impugnato. Non di meno, la Corte di cassazione può pronunciare, anche d’ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell’art. 129 c.p.p., rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell’annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lettera l), c.p.p., sempre che l’evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, di modo che la valutazione richiesta alla Cassazione si limiti ad una “constatazione”, piuttosto che ad un “apprezzamento”.
Tuttavia, il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2 c.p.p., la sentenza predibattimentale d’appello, che abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità, non appare rispettoso dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 111, comma 2, Cost., stando all’elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l’obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2 Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, Corte cost., 3 dicembre 2020, n. 260).
L’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell’utilità concreta dell’impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. Invero, la Corte ha già da tempo sottolineato l’essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell’accertamento della causa estintiva del reato nonché la rilevanza dell’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione.
Riferimenti Normativi: