Diritto civile
Persone e Famiglia
04 | 05 | 2022
Va revocato l’assegno divorzile se l’ex moglie ha una relazione stabile, anche se non coabita con il nuovo compagno
Dalila Zecca
Con ordinanza n. 14151 del 4 maggio 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che l’instaurazione di una nuova relazione da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, è rilevante ai fini della revoca della misura, anche qualora il successivo legame affettivo non sia connotato da coabitazione.
È principio consolidato quello secondo cui, ai fini dell’accoglimento della richiesta della modifica delle condizioni di divorzio, il ricorrente debba dimostrare che la successiva relazione dell’ex coniuge sia caratterizzata da stabilità, ovvero che si tratti di cosiddetta “famiglia di fatto” (Cass. civ., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198).
Tale presupposto risulta necessario e sufficiente per dimostrare che l’ex coniuge beneficiario abbia migliorato le proprie condizioni economiche grazie all’apporto fornito dal nuovo partner.
Con questa ordinanza gli Ermellini hanno spiegato che, per identificare una relazione stabile e duratura, non si può far riferimento solo al concetto di coabitazione in quantoè necessario distinguere tra coabitazione e convivenza.
La coabitazione è un obbligo sancito dall’art. 143, comma 2, c.c. con riguardo al matrimonio, mentre non vi sono indicazioni specifiche di questo tipo rispetto alla convivenza more uxorio. Il requisito essenziale per identificare una convivenza di fatto è l’esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale.
A riguardo, il legislatore ha mantenuto fermo il tratto di atipicità e polimorfia che connota la convivenza more uxorio, la quale conserva il carattere del fatto giuridico in cui si evidenziano la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, omettendo deliberatamente di avventurarsi nel tentativo di ricondurre la nozione ad elementi individuatori oggettivizzati, ivi compresa la coabitazione.
Del resto, osservano i giudici di legittimità, nel caso di unioni civile le parti “fissano la residenza comune” (Legge n. 76 del 20 maggio 2016, art. 1 comma 12), il contratto di convivenza “può contenere […] l’indicazione della residenza” (comma 53 stessa Legge) dunque non necessariamente deve contenerla, potendo i conviventi mantenere residenza, e cioè abituali dimore (art. 43 c.c.) separate.
Sulla base di questi elementi, la Suprema Corte ha chiarito che non vi è spazio per ritenere che il vocabolo “convivenza”, impiegato dal legislatore, inglobi automaticamente il concetto di coabitazione.
Anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Grande Chambre, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia, § 73) ha affermato di non ravvisare “alcun fondamento per tracciare la distinzione […] tra i ricorrenti che convivono e coloro che – per motivi professionali e sociali – non lo fanno […]poiché […] il fatto di non convivere non priva le coppie interessate della stabilità che le riconduce nell’ambito della vita familiare ai sensi dell’art. 8”.
Tuttavia, non si può escludere che la coabitazione non abbia rilievo. Anzi, tale requisito – seppur indiziario ai fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza di fatto – deve essere valutato nel contesto delle circostanze in cui si inserisce.
Nel caso posto all’esame della Suprema Corte, la relazione instaurata dall’ex moglie non caratterizzata dalla coabitazione, presenta comunque i caratteri della stabilità e della durata. Accertati questi elementi, i giudici di legittimità hanno disposto la cassazione del decreto emesso dalla Corte d’Appello, poiché i conviventi spontaneamente e volontariamente hanno assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale, tali da giustificare la revoca della misura compensativa ed essendo, evidentemente, mutate le condizioni che l’avevano legittimata.
Riferimenti Normativi: