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Diritto penale

Delitti

02 | 05 | 2022

«Isis» e «Al Quaeda»: il modello «polverizzato» delle associazioni con finalità di terrorismo e i caratteri della condotta «partecipativa»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 17079 del 18 gennaio 2022 (dep. 2 maggio 2022), la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha delineato i caratteri costitutivi del reato di partecipazione associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico di cui all’art. 270-bis c.p.

Secondo una tecnica di tipizzazione della fattispecie associativa già sperimentata nello stesso codice penale, il Legislatore non ha indicato in cosa consista l'attività di "partecipazione" ovvero il "prendere parte" a un'associazione di natura criminale come quella prevista dall'art. 270 bis c.p. lasciando, dunque, all'interprete il non facile compito di riempire di concreto contenuto espressioni che possono apparire indefinite, proprio perché idonee a ricomprendere in sé una serie potenzialmente infinita di condotte.

Sul tema specifico della struttura organizzativa alcuni recenti arresti hanno evidenziato come l'Isis e altre analoghe organizzazioni terroristiche siano conformi a un modello "polverizzato" di articolazione (Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8891), in quanto è l'Isis, insieme al sedicente Stato Islamico che ne è l'espressione politico-territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi, con la conseguenza che ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica della suddetta organizzazione non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici. Il medesimo schema si rinviene nella organizzazione facente capo ad "Al Quaeda", che assume una struttura peculiare, proprio perché, al pari dell'Isis, non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione.

Su tali presupposti è stata costruita dalla giurisprudenza di legittimità, con indubbia coerenza logica, la nozione di partecipazione all'Isis. Si è affermato, invero, che integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis, c.p., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414, c.p., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione, nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica (Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 2019, n. 22163).

Dunque, ai fini della integrazione della condotta di partecipazione all'associazione terroristica internazionale nota come Isis, sia decisiva l'attività di propaganda, indottrinamento e proselitismo sistematicamente rivolta a terzi, svolta in nome e nell'interesse del sodalizio in questione.

Non si tratta di plurime forme di manifestazione di un pensiero politico-religioso, sia pure estremo, in quanto tale oggetto di possibile tutela ai sensi della previsione dell'art. 21 della Costituzione, ma di un concreto e variegato atteggiarsi nel mondo esterno della (interiore) condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in relazione alla quale assumono valore centrale i principi dell'integralismo religioso musulmano di matrice sunnita e di ispirazione salafita, la cui applicazione si traduce in un'inevitabile e, nella prospettiva dell'Isis, necessaria lesione del bene giuridico protetto dall'art. 270 bis c.p.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 21 Cost.
  • Art. 270-bis c.p.