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Diritto penale

Delitti

06 | 05 | 2022

Lo «scopo elusivo» nel delitto di trasferimento fraudolento di valori

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 18260 del 25 marzo 2022 (dep. 6 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Cass. pen., sez. II, 21 ottobre 2014, n. 2483; Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2017, n. 22954).

La predetta finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2019, n. 46704).

Il delitto di cui all'art. 512-bis - originariamente previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992 n. 356 - che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies, D.L. 8 giugno 1992, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale (Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2016, n. 12871; Cass. pen., sez. II, 21 ottobre 2014 n. 2483).

Per altro verso, si è chiarito che per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2016, n. 40278).

Con la conseguenza per cui è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2-ter, ultimo comma, della L. n. 575 del 31 maggio 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma 2 del D.L.vo n. 159 del 6 settembre 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12-quinquies della L. n. 356 del 1992 (Cass. pen., sez. II, 9 dicembre 2015, n. 13915).

Infine, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2021, n. 38044; Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2009, n. 28942).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 512-bis c.p.